Usi civici: un dedalo di giurisdizioni
Il TAR Basilicata ha affermato che sussiste, ai sensi dell’art. 29 l. 1766/1927, la giurisdizione dei Commissari per la liquidazione degli usi civici in relazione a tutte le controversie relative all’accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di uso civico; sussiste quella del G.O. nei casi in cui a valle di tale procedimento sussistano questioni di tipo paritetico, in ordine ad esempio all’individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento di una prestazione pecuniaria, già computata in esito alla conclusione del procedimento di affrancazione; mentre sussiste quella del G.A. qualora il rapporto pubblicistico in contestazione non riguardi ex professo, ma solo incidenter tantum la liquidazione, valutazione e l’accertamento degli usi civici, oppure si tratti di contestare ex ante la legittimazione procedimentale dell’Autorità procedente.
Nel caso di specie, il TAR ha affermato la giurisdizione speciale commissariale per la controversia in cui il privato deduceva la violazione dei propri diritti di enfiteuta e legittimo possessore di un fondo, contestandone il diritto di proprietĂ del controinteressato basato su una determinazione regionale concernente la legittimazione e contestuale affrancazione di alcune aree del demanio civico comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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