L’obbligo di pianificazione attuativa: ricordiamoci che esiste la legge statale n. 1150 del 1942
Nel caso di specie, il privato impugnava un provvedimento comunale che (senza citare alcuna norma di legge) imponeva un Piano attuativo (PUA) per l’edificazione dell’edificio da lui progettato, sulla base di tre criteri cumulativi: a) altezza superiore a 25 m; b) volumetria superiore a 3 mc/mq; c) scostamento dalle norme morfologiche previste dallo strumento urbanistico generale.
Il TAR Milano ha affermato che, per quanto attiene ai primi due criteri, il provvedimento non introduceva alcuna innovazione normativa, ma si limitava a svolgere una funzione meramente ricognitiva e applicativa di una norma di rango primario e statale, ovvero l’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942.
Il terzo presupposto è stato effettivamente qualificato come un criterio introdotto ex novo, verosimilmente dettato dalla circostanza che il PUA si pone come conditio sine qua non per il rilascio dei titoli edilizi, non solo per quanto riguarda la possibilità di edificare, ma anche per le modalità con cui farlo.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto che l’eventuale declaratoria di illegittimità di tale parte del provvedimento non avrebbe comportato alcun vantaggio concreto per il privato: l’intervento edilizio proposto superava sia il limite di altezza di 25 m sia l’indice di edificabilità di 3 mc/mq, pertanto l’obbligo di PUA è imposto inderogabilmente dalla citata norma statale.
Post di Alberto Antico – avvocato

Si riporta un passo della sentenza con rif. al post del 5/10/2026, nel caso di condono, per capire gli effetti; penso si possano anche trasferire a questo caso alcuni concetti: cit.” Il Collegio ha invece richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e, in particolare, i principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 22/2021, secondo cui, nelle controversie edilizie promosse dal proprietario confinante, l’interesse può essere riconosciuto quando l’intervento assentito determina un pregiudizio per il suo immobile, che può manifestarsi attraverso il peggioramento dell’assetto urbanistico, l’incremento del carico urbanistico, l’alterazione del contesto edilizio o il deprezzamento del bene.” Il passaggio del seminterrato da deposito a residenza comportava, secondo il Consiglio di Stato, un aumento stabile dell’utilizzazione dell’unità immobiliare e del numero dei fruitori, con conseguente incremento del carico urbanistico, maggiore utilizzo degli impianti comuni, intensificazione dei flussi di accesso e maggiore pressione sui servizi dell’edificio e dell’area circostante.
Aggiornamento della urbanovela milanese.
Il comune di Milano annulla in autotutela un p.d.c. formatosi per silenzio assenso – in via Gonin 53-55 – sia pel superamento dei limiti di altezza/densità, ( i famigerati m. 25 e 3mc/mq ) sia perché l’intervento edilizio in progetto si inserisce in un ambito ancora poco edificato e caratterizzato da un processo di conversione da un uso prevalentemente produttivo verso altre destinazioni, quali quella residenziale, come dimostrato anche dai diversi interventi edilizi di trasformazione, rilevati nell’intorno dell’area.
Il T.A.R. Milano ( 1 ottobre u.s. ) annulla il provvedimento contestando il difetto di istruttoria.
Si chiede il Giudice meneghino perché il comune di Milano non consideri la possibilità di edificazione diretta trattandosi di un lotto di soli 1.917 mq procedendo ad una valutazione coordinata e unitaria dell’assetto urbanistico, della viabilità, dei parcheggi e delle cessioni di standard in raccordo con l’adiacente Piano Attuativo di Via Gonin 49-51 avente una superficie territoriale di ben 36.527 mq.
E impone al Comune di Milano di procedere a rivalutare la questione comparando l’interesse pubblico e l’affidamento del privato valutando la possibilità di applicare soluzioni meno gravose ammesse dalla Deliberazione di Giunta n. 552/2025 come il permesso di costruire convenzionato, in armonia con l’adiacente piano attuativo.
Sarà interessante vedere cosa succede …..
I liberi professionisti milanesi, gli intellettuali milanesi benpensanti … TUTTI INTERESSATI AL DENARO … Quanti di loro, che vengono a mettere post anche in questo sito, anziché lamentarsi in via pressoché anonima hanno redatto, sottoscritto e inviato DENUNCE ex art. 27 TUE al Procuratore della Repubblica argomentando, dall’alto del loro sapere scientifico-urbanistico e/o giuridico, visto che sono laureati in architettura, pianificazione o giurisprudenza, circa le PALESI violazioni della disciplina urbanistica ex Legge 1150/1942?
La cosa che fa pensare, che ci siano ancora questi casi, nonostante la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 552 DEL 07/05/2025
Direzione Rigenerazione Urbana
OGGETTO: Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia
urbanistico – edilizia.
Che aggiorna le linee di indirizzo adottate con Deliberazione 199 del 23.02.2024 meglio definendo le ipotesi al ricorrere delle quali possa procedersi tramite titolo edilizio, permesso di costruire Convenzionato o piano attuativo, ciò al fine di garantire, in via ordinaria e fino ad avvenuta efficacia della variante di PGT in redazione, la coordinata e uniforme prosecuzione dell’attività di istruttoria degli interventi edilizi urbanistici;
Che definisce le linee di indirizzo dirette ad individuare, per la realizzazione di edifici aventi le caratteristiche di cui all’art. 41 quinquies comma 6 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, e considerato che in tali casi l’ammissibilità di eventuali discostamenti dalle indicazioni morfologiche previste dal PGT potrà essere valutata solo nell’ambito di procedimenti di pianificazione attuativa, le specifiche condizioni per il ricorso alle seguenti modalità attuative:
• Il ricorso al Piano Attuativo per gli interventi che prevedono il superamento dei 25 metri di
altezza o una densità fondiaria superiore ai 3 mc/mq, qualora siano in discostamento dalle
norme morfologiche del PGT. Qualora la Superficie Territoriale sia superiore ai 20.000 mq
dovrà essere reperita una dotazione in aree pari ad almeno il 50% della stessa ai sensi dell’art.
13 del Piano delle Regole in combinato disposto con l’art. 11 del Piano dei Servizi.
• Nel caso in cui gli interventi, anche se superiori ai 25 metri di altezza e/o ai 3mc/mq, siano in
attuazione delle norme morfologiche dei Nuclei di Antica Formazione (art. 19.3a delle Norme
di Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT), o dei Tessuti urbani compatti a cortina
all’interno di Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile (art. 21.2.a delle Norme di
Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT ), si potrà procedere con Permesso di
Costruire Convenzionato ai sensi del combinato disposto dell’art. 28 bis del DPR 380/2001 e
dell’art. 14 comma 1bis della L.R. 12/2005.
• Negli altri casi si potrà intervenire con titolo diretto. Qualora, tuttavia, sia previsto un cambio di
destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, l’Amministrazione dovrà valutare la modalità più
idonea per il conferimento delle dotazioni territoriali dovute, e se debbano essere reperite
mediante cessione, asservimento di aree o loro monetizzazione. In questi casi si procederà con
permesso di Costruire Convenzionato ai sensi del punto precedente. Richiamato, a questo
proposito, l’art. 46 della LR 12/2005, che prevede che il ricorso alla monetizzazione sia
previsto “quando l’acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai
programmi comunali di intervento”, le relative risorse dovranno essere destinate
prioritariamente per la realizzazione o riqualificazione di opere pubbliche all’intorno che
arrechino benefici alla collettività;
Il tutto fatto con riferimento ad alcuni procedimenti in materia urbanistica ed edilizia oggetto di provvedimenti della Procura. NON E’ CAMBIATO NULLA ALLORA?
Vittorio, ho seguito le tue istruzioni. Hai perfettamente ragione! Condivido!
L’occasione vale per ricordare che l’urbanistica si fa sulla carta geografica.
Con google maps andate a Milano piazza Trento.
All’angolo ovest con via Crema individuerete facilmente un cantiere.
Con street view andate a vedere il fronte oggetto di intervento all’agosto 2025 e alla data di gennaio 2022.
È stata demolita una palazzina liberty di valore assoluto. Che, fra l’altro costituiva lo spigolo di un corso completamente nello stile liberty che costituisce la cifra della città di Milano.
In disparte le considerazioni, condivisibilissime, del T.A.R. Milano vien da chiedersi che concetto di “ paesaggio “ abbiano da quelle parti.
Direi che la sentenza contiene argomentazioni più che convincenti e assolutamente condivisibli sia in relazione all’obbligo del PUA che in relazione al concetto di nuova costruzione.
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