Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’abuso edilizio non demolito e sorte dell’ipoteca gravante sul bene

06 Mag 2025
6 Maggio 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno tratto alcune conseguenze dalla sentenza della Corte costituzionale n. 160/2024, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3 l. 47/1985, nonché in via consequenziale dell’art. 31, co. 3, I-II periodo d.P.R. 380/2001, nella parte in cui non fanno salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

La confisca amministrativa ex art. 31, co. 3 d.P.R. cit. non determina l’estinzione dell’ipoteca iscritta prima della sua trascrizione dal creditore che non sia responsabile dell’abuso edilizio.

L’estinzione dell’ipoteca conseguirà, nondimeno, alla dichiarazione di cui all’art. 31, co. 6 d.P.R. cit.  (già art. 7, co. 5 l. 47/1985), con la quale il Comune abbia eventualmente attratto l’immobile al proprio patrimonio indisponibile, attestando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione.

In mancanza di tale dichiarazione (e, dunque, nell’ipotesi in cui il bene sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune), il creditore ipotecario potrà, invece, sottoporlo ad espropriazione forzata nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c.

In tale ultimo caso, l’aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria ex art. 13 l. 47/1985, poi sostituito dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 (ovvero per uno dei tre condoni succedutisi nell’ordinamento), dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 17, co. 5 l. 47/1985, ora art. 46, co. 5 d.P.R. cit., mentre, ove tali condizioni non ricorrano - e fermo restando che il carattere abusivo e non sanabile dell’immobile deve risultare dall’avviso di vendita - riceverà il bene con l’obbligazione propter rem di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.

Post di Alberto Antico – avvocato

ord. Cass., SS.UU., n. 10933-2025

1 reply
  1. Anonimo says:

    Immagino che ora tutto vada rivisitato, soprattutto alla luce del c. 5 dell’art. 31 e dell’art. 36-bis. È un aspetto interessante, perché mancava la spiegazione su cosa possa succedere successivamente e sulla distinzione tra patrimonio indisponibile e disponibile, fondamentale per fare valere l’ipoteca.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC