L’autorizzazione paesaggistica: studio di tutti i procedimenti in vigore

21 Gen 2026
21 Gennaio 2026

Webinar del Comune di Spinea: venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 13.30

L’autorizzazione paesaggistica: studio di tutti i procedimenti in vigore dalla procedura ordinaria dell’art. 146 del d.lgs 42/2004, a quella semplificata del dpr 31/2017, ai nuovi procedimenti di cui all’art. 36 bis del dpr 380/2001, alle opere realizzate ante vincolo e agli impianti fotovoltaici.

Relatori:
prof. avv. Alessandro Calegari
avv. Domenico Chinello
avv. Alessandro Veronese
coordinatore scientifico
arch. Fiorenza Dal Zotto

Webinar30-01-2026 Le Autorizzazioni Paesaggistiche

Webinar30-01-2025 Programma Dettagliato con link per iscrizione

28 replies
  1. Anonimo says:

    Aspetto paesaggistico – ruolo della Soprintendenza
    Autorizzazione paesaggistica postuma(ante vincolo) – art. 146 D.Lgs. 42/2004

    Nel caso di autorizzazione paesaggistica postuma, ante vincolo, il procedimento si attiva ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
    In tale ipotesi, la Conferenza di servizi viene attivata e la Soprintendenza esprime il proprio parere vincolante nell’ambito della conferenza.

    Accertamento di conformità edilizia – art. 36 D.P.R. 380/2001 (profili paesaggistici)

    In passato, anche per le pratiche ex art. 36 veniva attivata la Conferenza di servizi; da un certo periodo tale prassi non è più seguita.
    La scelta è motivata dalla posizione espressa dalla Soprintendenza, che testualmente comunica:

    “Questa Soprintendenza comunica che l’istituto della Conferenza dei Servizi, nel caso in esame, risulta una procedura irrituale e ritenuta da questo Ufficio inappropriata, in quanto l’istanza inoltrata è ricompresa in un procedimento amministrativo a carattere sanzionatorio ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004, con possibili esiti di profilo penale ex art. 181 del succitato Codice.
    Si invita pertanto a provvedere mediante un nuovo inoltro secondo l’adeguata procedura di Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.”

    Il procedimento si conclude con parere vincolante della Soprintendenza entro 90 giorni, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004.

    Nel caso di pratica SUAP, lo Sportello provvede a trasmettere l’istanza al Comune; il Comune attiva la procedura paesaggistica, mantenendo costantemente informato il SUAP sui vari passaggi, che rimane estraneo al procedimento istruttorio.

    Non sono richieste particolari dimostrazioni tecniche, in quanto la sanatoria è limitata ai soli interventi ammessi dall’art. 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

    Art. 34-ter D.P.R. 380/2001

    Per quanto riguarda l’aspetto procedimentale, trova applicazione l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001.

    Accertamento di conformità paesaggistica – art. 36-bis D.P.R. 380/2001

    Anche per le pratiche ex art. 36-bis, fino a marzo 2025 veniva accettata la Conferenza di servizi, mentre attualmente tale modalità non è più ritenuta ammissibile.

    Il procedimento è tipizzato e si conclude con parere entro 90 giorni, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 4.

    Nel caso di istanza SUAP, lo Sportello trasmette la pratica al Comune, che gestisce internamente l’intero procedimento, informando il SUAP sugli esiti, il quale rimane esterno alla fase istruttoria.

    In questo caso sono richieste specifiche e puntuali dimostrazioni, tra cui, in via prioritaria:

    la riconducibilità delle opere alle parziali difformità;

    la produzione di una serie di elaborati e documenti tecnici dettagliati, che l’ufficio comunale deve indicare puntualmente (documentazione necessaria anche a verificare l’ammissibilità degli interventi).

    Tali richieste sono motivate dal fatto che, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 4, possono essere sanati anche interventi comportanti aumento di volume.

    Espressione del parere della Soprintendenza

    In presenza di aumento di volume, la Soprintendenza è /sarebbe chiamata a esprimere il parere entro 90 giorni, sulla base dell’istruttoria comunale.

    In assenza di aumento di volume, generalmente la Soprintendenza non si esprime, facendo fede la documentazione e le valutazioni prodotte dal Comune, non essendo previsto un obbligo di parere vincolante analogo a quello dell’art. 167.

    Appare da quando detto che l’istruttoria comunale costituisce il riferimento principale per la qualificazione dell’intervento, senza che la Soprintendenza modifichi il procedimento tracciato dall’Ente procedente-
    DOMANDA: la Soprintendenza può modificare il procedimento?

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    art. 34ter. co.4-Premesso che:
    Il rinvio all’art. 36-bis ha natura esclusivamente procedurale e sanzionatoria.
    Non si tratta di una sanatoria in senso proprio, né di un riconoscimento automatico di legittimità, ma di una presa d’atto del comportamento dell’amministrazione, che ha accertato lo stato dei luoghi e non ha ritenuto di attivare poteri repressivi.
    Dalle indicazioni ministeriali, l’“accertamento” non deve necessariamente tradursi in un verbale analitico di conformità edilizia: è sufficiente che emerga, dalla documentazione procedimentale, l’esistenza di un controllo pubblico finalizzato anche a verifiche edilizie. Al tempo stesso, la norma esclude l’operatività di questa fattispecie nei casi di agibilità formata per silenzio-assenso, proprio perché in tali ipotesi manca un accertamento tecnico espresso da parte della pubblica amministrazione.
    DOMANDA: come si fa ad evitare di spostare sul terreno dei “casi particolari” situazioni che, in realtà, dovrebbero essere valutate alla luce dell’art. 36-bis o delle regole ordinarie in materia repressiva?

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Il tutto a testo attualmente vigente…in serata hanno convertito il dl n.175/2025; ci sarebbe da vedere cosa hanno modificato, visto che tanti lo chiedevano ..per cui la scelta di fare il Webinar a fine mese, mi appare azzeccata.

    Rispondi
    • Anonimo says:

      No, scusate, è solo stato approvato al Senato, entro il 20 gennaio va convertito in legge.

      Ok dal Senato alla conversione del decreto legge 175/2025. Tra gli emendamenti passati in commissione, correzioni su transitorio, aree industriali e agrivoltaico.

      Rispondi
  4. Anonimo says:

    Buon giorno, vi ringrazio dei preziosi contributi. In effetti anche noi stiamo impazzendo con gli impianti fotovoltaici in ambito vincolato paesaggisticamente. In occasioen del seminario cercheremo di fare un po’ di chiarezza tenendo conto delle vostre osservazioni e degli interessanti spunti di riflessione. Ancora grazie

    Rispondi
    • Anonimo says:

      I problemi per la Pas in caso di Cer, sono le opere connesse,(art.8 co.2) visto che se non si raggiunge l accordo bonario tra ditta e privato, deve intervenire il comune.

      Rispondi
  5. Anonimo says:

    Sui fotovoltaici:
    Con la riscrittura dell’art. 7, comma 2, ad opera del d.lgs. n. 178/2025, il legislatore ha definitivamente escluso che l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici ricadenti in aree o beni tutelati, inclusi quelli paesaggistici, possa essere qualificata come attività libera sotto il profilo paesaggistico.

    commi 4, 5 e 6. Il d.lgs. n. 190/2024, come modificato dal d.lgs. n. 178/2025, non reintroduce un regime generalizzato di silenzio-assenso paesaggistico né consente letture estensive in tal senso, limitandosi a prevedere ipotesi tassative e puntualmente tipizzate di autorizzazione paesaggistica con esito favorevole per silentium, che non sono suscettibili di applicazione analogica.

    In presenza di vincoli paesaggistici di cui agli artt. 136, comma 1, lett. a), e 142 del d.lgs. n. 42/2004, gli interventi di cui all’Allegato A del d.lgs. n. 190/2024 sono soggetti al regime della procedura abilitativa semplificata con obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, non risultando applicabili le deroghe di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 7, né potendosi invocare un’esenzione automatica ai sensi dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017.

    La disciplina introdotta dall’art. 7 del d.lgs. n. 190/2024, come modificato dal d.lgs. n. 178/2025, non incide sull’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica nei casi previsti dalla parte terza del d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di atto di tutela non derogabile né assorbibile da norme procedimentali o semplificatorie.

    Il co. 9 crea una “corsia preferenziale” per interventi su impianti esistenti, senza necessità di PAS o altri titoli.

    Rispondi
  6. Anonimo says:

    Punti da chiarire / approfondire

    Opere soggette a CILA
    Verificare se, per interventi edilizi soggetti a CILA, trovi applicazione l’art. 167 (autorizzazione paesaggistica postuma) oppure se tali opere ne siano escluse.

    Pluralità di interventi sul medesimo immobile
    In presenza di più interventi abusivi sullo stesso immobile da regolarizzare (accertamento di conformità postumo, art. 36 e art. 36-bis), chiarire la corretta procedura:

    se sia necessario procedere con istanze distinte;

    se vi sia una priorità o una gerarchia applicativa tra i diversi articoli;

    come coordinare i procedimenti ai fini sanzionatori e autorizzativi.

    Variazione essenziale
    Chiarire se, in caso di variazione essenziale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, sia possibile applicare l’art. 36-bis, comma 4, oppure se tale fattispecie ne sia esclusa.

    Interventi ante 1977
    Per opere realizzate ante 1977:

    qualora non ricadano nel comma 4 dell’art. 34-ter (tolleranze costruttive), chiarire se possano essere sanate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, oppure esclusivamente tramite art. 36-bis come autorizzazione postuma.

    Per il periodo 1977–1994, confermare se la regolarizzazione sia ammessa unicamente mediante art. 36-bis.

    Silenzio-assenso
    Chiarire il regime di formazione del silenzio-assenso:

    se esso operi esclusivamente con riferimento al rilascio del titolo edilizio;

    se il versamento della sanzione costituisca condizione di efficacia del titolo oppure se il provvedimento possa comunque essere formalizzato anche in assenza del pagamento.

    Rispondi
    • Anonimo says:

      Con riferimento alla CILA, si intende evidenziare come, paradossalmente, debba essere seguita la procedura di cui all’art. 167, alla luce di quanto risulta sanabile ai sensi dell’art. 36-bis.

      Per quanto riguarda, invece, il periodo compreso dal 1977 e fino al 1994, deve escludersi l’applicazione dell’art. 34-ter, commi 1, 2 e 3.

      Rispondi
    • Anonimo says:

      Occorre chiarire come si coordini, sotto il profilo paesaggistico, la demolizione prevista dall’art. 36-bis ai fini della conformazione delle opere oggetto di sanatoria. Si presume che, a tal fine, sia necessaria anche una specifica pratica sotto l’aspetto paesaggistico.

      Inoltre, va verificata l’applicabilità dell’art. 6 della L.R. 19/2021 nei casi di parziale difformità e se tale discipline, coordinate, possano essere estese anche alle variazioni essenziali. In particolare, occorre capire se sia possibile mantenere opere riconducibili a una variazione essenziale finale (ammesso che questa sia determinabile), circostanza che, di fatto, implicherebbe partire anche da una situazione di totale difformità.

      Rispondi
    • Anonimo says:

      Sul punto della formazione del titolo ce un recente Tar Toscana circa il mancato versamento della oblazione, che non incide sulla formazione…in effetti se si legge il co.5 dell art.36bis parla di ostilità al rilascio

      Rispondi
  7. Anonimo says:

    Buon giorno a tutti. Grazie per tutte le vostre riflessioni. In effetti l’installazione di impianti fotovoltaici in area sottoposta a vincolo paesaggistico fa impazzire tutti noi e cercheremo di fare il punto della situazione anche alla luce dei vostri preziosissimi contributi. Buona giornata. Fiorenza Dal Zotto

    Rispondi
  8. Anonimo says:

    art. 7 .co. 2 – hanno inserito la parte segnata tra le due parentesi(()), questo: ……. o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992……….. ((o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)) — COSA VUOL DIRE?

    Rispondi
    • Anonimo says:

      Sul punto in cui sul post si dice: ….se si ipotizza che per i fovoltaici sui tetti non serve l’ autorizz.paesaggistica, visto che l’ all.B , parla di interventi diversi di cui all’all.A, vuol dire anche se si supera la potenza si ricade nella Pas…quindi non incide solo com’è istallato il fotovoltaico..

      Rispondi
  9. Anonimo says:

    CONSIDERAZIONI SULL’ASPETTO PAESAGGISTICO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

    Premessa generale
    Il vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. 42/2004 nel nuovo art. 7
    Il nuovo art. 7 del d.l. 190/2024 riorganizza la disciplina dei regimi amministrativi per gli impianti FER, incidendo anche sulla localizzazione in aree tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
    La questione centrale è come e quando opera l’autorizzazione paesaggistica, in particolare:
    • per gli interventi in attività libera (Allegato A);
    • per gli interventi su impianti esistenti;
    • in aree vincolate ex art. 136 e art. 142 d.lgs. 42/2004;
    • in aree idonee, zone di accelerazione e siti UNESCO.

    Art. 7, comma 2 – Ambito dei vincoli paesaggistici
    Riscrittura del comma
    Il secondo periodo del comma 2 è integralmente riscritto e ora:
    • fa riferimento alle aree tutelate dalla Parte III del Codice,
    • quindi a tutti i vincoli paesaggistici, non solo a quelli di cui alla Parte II.
    L’elenco:
    • ricalca quello dell’art. 20, co. 4, l. 241/1990,
    • ma è più ampio ed è ora espresso direttamente nel decreto 190/2024.
    Soppressione del terzo periodo
    Il terzo periodo è soppresso.
    In precedenza ribadiva espressamente:
    l’obbligo di acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.
    La soppressione non elimina l’obbligo, poiché:
    • l’autorizzazione paesaggistica discende comunque dal d.lgs. 42/2004;
    • le norme speciali in materia di tutela prevalgono sulle disposizioni procedimentali semplificatorie.
    Cambia solo la struttura del comma, non la sostanza dell’obbligo?
    L’obbligo degli atti di assenso: rimane automaticamente perché imposto da norme speciali di tutela paesaggistica?

    Allegato A (attività libera) e paesaggio
    Domanda:
    Gli interventi dell’Allegato A devono acquisire il parere/autorizzazione paesaggistica?
    Occorre distinguere:
    • regime edilizio/amministrativo (attività libera, PAS, AU);
    • regime paesaggistico, che non è automaticamente superato.

    Autorizzazione paesaggistica
    Domande:
    • l’autorizzazione paesaggistica può essere derogata o superata da norme procedimentali?
    • si apre la porta a forme di PAS + silenzio paesaggistico implicito?
    • per impianti FV su copertura (Allegato A):
    esistono esenzioni dimensionali (es. fino a 3 kW)?
    • l’autorizzazione paesaggistica è assorbibile da titoli procedimentali semplificati?

    Fotovoltaico e titoli edilizi
    Ambito oggettivo
    Rientrano nella disciplina: Allegato A – sez. I e II; Allegato B – sez. I e II; Allegato C – sez. I e II
    Unitarietà dell’intervento
    Non è possibile separare:
    • l’impianto fotovoltaico,
    • le opere connesse,
    • il titolo edilizio necessario (art. 4, lett. f-ter: CILA, SCIA, SCIA alternativa, PdC).
    Gli artt. 7, 8 e 9 richiamano espressamente questa unitarietà.
    Criticità interpretativa
    Se si affermasse che:
    “per i fotovoltaici sui tetti non serve l’autorizzazione paesaggistica”
    ne deriverebbe, paradossalmente, la possibilità di:
    • installare impianti anche molto grandi (12 MW e oltre), rientranti negli Allegati B o C, anche in aree vincolate.

    Rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio
    • l’autorizzazione paesaggistica va richiesta:
    ◦ unitamente al titolo edilizio, o separatamente?
    • vale anche per: locali tecnici, piazzali, viabilità di accesso (art. 6, co. 3-bis)?

    Art. 11-bis e modifiche agli impianti esistenti
    Art. 11-bis, co. 1, lett. a)
    Prevede che non sia richiesta la parte paesaggistica, salvo che per:
    • ampliamenti.
    Riguarda: modifiche anche sostanziali, rifacimento, potenziamento, integrale ricostruzione, anche con sistemi di accumulo.

    Art. 7, comma 9 – Esenzioni paesaggistiche
    Il comma 9 stabilisce che:
    non è in ogni caso subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 5 né ad alcun altro atto di assenso comunque denominato
    la realizzazione di specifici interventi su impianti esistenti (Allegato A, sez. II).
    Interventi interessati
    • Lettera a), nn. 1 e 3:
    ◦ n. 1 → impianti a terra senza aumento area e altezza max +50%;
    ◦ n. 3 → impianti su edifici senza aumento area e con possibile riduzione inclinazione moduli;
    • lettere b), c), e), l). parlano di altro
    Per questi interventi non serve alcun titolo o assenso amministrativo?
    Il comma richiama solo: i vincoli di cui al comma 5 (art. 136).
    Problema strutturale: che accade in presenza di vincoli ex art. 142? sembra emergere un vuoto normativo nella sequenza commi 4–5–6.
    Il comma 9 appare come clausola di esenzione piena, anche in presenza di vincoli paesaggistici, purché rispettati i limiti tecnici.

    Art. 8 – Allegato B e competenze paesaggistiche
    Nei casi di autorizzazione paesaggistica:
    • si applica il comma 7 (delega ex art. 146, co. 6)? oppure il comma 8?
    PAS e vincolo paesaggistico
    Per interventi di cui ALL’ART. 7 Allegato A in aree vincolate (Parte III del Codice):
    • l’autorizzazione paesaggistica può essere richiesta separatamente dalla PAS?
    La PAS sarebbe “derivata”, poiché: è il vincolo a far scattare la procedura, non la tipologia dell’intervento.

    Zone di accelerazione e aree idonee
    Art. 12, comma 10 – Zone di accelerazione
    Qui si prevede: parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante.
    Art. 11-quater – Aree idonee
    Formula quasi identica: non subordinazione all’autorizzazione, parere obbligatorio e non vincolante.
    Qual è la differenza effettiva tra le due discipline? (Zone di accelerazione vs aree idonee)

    Siti UNESCO – Art. 11-quinquies
    L’installazione è consentita:
    • solo per interventi di Allegato A.
    Senza autorizzazione paesaggistica? Oppure permane un livello rafforzato di tutela?

    Art. 12-ter – Risoluzione alternativa delle controversie
    Si ammettono controversie relative a:
    accertamento della sussistenza dei vincoli di cui all’art. 7.
    Di quali vincoli si tratta? solo paesaggistici? o anche altri vincoli ambientali e culturali?

    Art. 15 – Abrogazioni e regime transitorio
    Come incidono le nuove disposizioni sui procedimenti paesaggistici in corso? si applica il principio del tempus regit actum? o vi sono effetti retroattivi favorevoli?

    Rispondi
    • Anonimo says:

      art. 7 co.6-
      6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 5, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

      *COME PER IL COMMA 9= SI PARLA SEMPRE DELL’AUTORIZZAZIONE DI CUI AL COMMA 5, art. 136 – si lascia intendere che vale anche per aree e immobili vincolati di cui all’art. 142?

      Come va letto, il comma 4, let.m) dell’art. 11bis:
      m) ((allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.))

      Rispondi
    • Anonimo says:

      Hanno modificato pure al comma 4, la lett.e) dell’art. 8

      e) nei casi in cui sussistano vincoli ((afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonché nei casi che richiedano l’acquisizione del titolo edilizio per l’eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all’esercizio dell’impianto,)) degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso;

      Prima diceva: e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

      Rispondi
    • Anonimo says:

      (Articolo 7) – Allegato A
      Interventi in attività libera
      Sezione I – Interventi di nuova realizzazione
      1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:
      a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;

      (Articolo 8) -Allegato B
      Interventi in regime di PAS

      Sezione I – Interventi di nuova costruzione
      1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:
      a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell’allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati;
      b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell’allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a ((12 MW)) nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 11-bis ((e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5));

      Articolo 9) -Allegato C
      Interventi in regime di autorizzazione unica

      Sezione I – Interventi di competenza regionale
      1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:
      a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

      Sezione II – Interventi di competenza statale
      1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
      a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;

      *VUOL DIRE CHE POSSO ISTALLARE FOTOVOLTAICI SUI CAPANNONI OLTRE I 300MW?

      Rispondi
    • Anonimo says:

      Sarebbe utile chiarire se, con riferimento all’art. 11-quater, comma 3, le opere connesse non ricadenti in aree idonee restino escluse dal regime semplificato e se ciò nel caso, comporti l’attivazione di due distinti procedimenti paesaggistici.

      Rispondi
  10. Anonimo says:

    Ci sarebbe anche da chiarire, visto la modifica dell’art. 7 co.2 e la parte finale abrogata, come e se possa incidere sulle procedure in corso, con riferimento all’art. 15 del D.lgs n. 190/2024 – Abrogazioni e disposizioni transitorie-
    Salvo il fatto che il citato co. 2 nella sostanza non abbia inciso sulla parte paesaggistica.
    Sostanzialmente l’abrogato art. 7bis co. 5, non sarebbe altro che quello che dicono ora, in forma diversa, i commi 1 e 2 , e per la parte sui vincoli di cui all’art. 136 del D.lgs n. 42/2004, i commi, 4, 5 e 6, perchè questi commi parlano solo di quei vincoli e non di quelli di cui all’art. 142 del codice, se ne presume che vanno in ordinaria, salvo quello che dice l’art. 11quater

    Rispondi
  11. Anonimo says:

    Fotovoltaico – promemoria sul punto a cui eravamo arrivati nell’ultimo webinar

    Nell’ultimo webinar (di alcuni anni fa) eravamo giunti a questa conclusione:

    Art. 7-bis, comma 5, D.lgs. n. 28/2011:
    non operava più una logica di valutazione caso per caso, ma una liberalizzazione diretta prevista da fonte primaria, fondata sulla formula chiave “installazione, con qualunque modalità”.

    Tale previsione risultava prevalente rispetto alla Parte seconda dell’Allegato A del DPR n. 31/2017, che da questo punto di vista appariva recessiva o comunque superata.

    Ne derivava un rapporto non perfettamente coordinato tra fonti e discipline, risolto però a favore della norma primaria di liberalizzazione.

    Nota bene: l’intero assetto è oggi superato e abrogato dall’Allegato D del D.lgs. n. 190/2024.

    Questo solo per ricordare il punto fermo raggiunto all’epoca, così come illustrato dall’avv. Veronese, e chiarire da dove eravamo rimasti nel ragionamento.

    Rispondi
    • Anonimo says:

      Da chiarire pure se il punto B8 dell’alleg.B del Dpr n. 31/2017(che erano i casi non ricadenti nel Punto A.6 dell’alleg. A) è recessivo rispetto ai commi 4, 5 e 6 del D.lgs n. 190/2024, ovvero si tratta di normativa allora vigente, ma non più replicabile oggi.

      Rispondi
    • Anonimo says:

      Gli interventi già disciplinati dall’ex art. 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011 (oggi abrogato) risultano ora ricompresi negli Allegati A e B del D.lgs. n. 190/2024.
      Ne consegue che interventi che in precedenza rientravano nell’attività edilizia libera, in quanto installabili con qualunque modalità, sono oggi assoggettati a PAS.
      Tuttavia, per quanto riguarda la zona A, si può ragionevolmente dedurre che, qualora gli impianti siano integrati, essi continuino a rientrare nell’attività edilizia libera, in base a una lettura combinata delle lettere a) e b) dell’Allegato A.

      Rispondi
    • Anonimo says:

      Il D.Lgs. 190/2024 non abroga espressamente il punto A.6 del DPR 31/2017, quindi non lo cancella formalmente, ma ne compromette l’efficacia in parte, perché ne sopprime il riferimento normativo chiave (art. 7-bis).
      Per cui,
      1. È ancora esente da autorizzazione paesaggistica l’installazione di pannelli su coperture piane non visibili da spazi pubblici esterni.
      2. Non è più automaticamente esente (fino a chiarimenti o aggiornamenti) l’installazione su falde inclinate, in aderenza e con stesso orientamento, perché manca il riferimento giuridico (art. 7-bis).
      DOMANDA:
      Per questi ultimi casi, oggi si dovrebbe valutare caso per caso:
      ◦ Se non c’è vincolo ex art. 136 lett. b e c , forse l’intervento è ancora assimilabile a “manutenzione ordinaria” (come affermava il co. 5 del 7-bis)?.

      Rispondi
    • Anonimo says:

      Appare singolare l’introduzione dell ‘Art. 12-ter
      (( (Risoluzione alternativa delle controversie).))

      che con riferimento al co. 2- ((Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le controversie riguardanti:

      b) l’accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati dall’articolo 7;

      Tradotto in termini semplici:

      è ammessa esclusivamente per verificare se esistono o meno i “vincoli” previsti dall’art. 7, e non per altre questioni.

      Quindi:
      non si discute come il vincolo opera, non si discute se è stato violato, non si discute quali effetti produce.
      *ma solo se il vincolo esiste o no.

      Questo è anomalo perché, nella prassi, le controversie raramente si limitano alla mera “sussistenza” di un vincolo.

      Introduce una presunzione normativa secondo cui il conflitto rilevante sarebbe solo quello sull’esistenza del vincolo, ignorando:
      l’interpretazione, l’estensione, le modalità di applicazione, gli effetti giuridici del vincolo stesso.

      Nota critica
      Ne deriva una restrizione artificiale dell’ambito oggettivo della risoluzione extragiudiziale, che finisce per svuotarne la funzione deflattiva e per prefigurare una tipologia di conflitto astratta e semplificata, non rispondente alla complessità delle situazioni concrete. In tal modo, la norma non solo non favorisce un’effettiva composizione alternativa delle liti, ma sembra predeterminare aprioristicamente il contenuto del contenzioso ammissibile, con un approccio di dubbia coerenza sistematica.

      Rispondi
      • Anonimo says:

        Il nuovo co. 2 dell’art. 7 equipara a tutti gli effetti due situazioni:

        -interventi all’interno di siti Natura 2000;
        -interventi che possono avere incidenze significative su tali siti
        (art. 5, co. 3, d.P.R. 357/1997 – Valutazione di incidenza).

        -non si parla più di un vincolo “oggettivo e localizzativo”, ma di una valutazione prognostica e tecnico-discrezionale.

        Nel caso Natura 2000:
        dipende da una valutazione ex ante su:

        -tipologia dell’intervento, caratteristiche del sito, possibili incidenze significative.

        Quindi il vero nodo del conflitto non è l’esistenza del vincolo, ma:

        -se l’intervento possa o meno avere incidenze significative;
        -se la VINCA sia necessaria;
        -se l’attività possa qualificarsi come libera o meno.

        CASO: La ditta presenta l’intervento come attività libera.

        Il Comune dice: “No, perché l’intervento può avere incidenze significative su un sito Natura 2000”.

        -questa è una contestazione sulla “sussistenza del vincolo”?

        La risposta, giuridicamente corretta, è: NO.

        Perché:
        -il sito Natura 2000 può anche non ricomprendere fisicamente l’area;
        -ciò che viene contestato è una valutazione tecnica e discrezionale sull’incidenza;
        -il “vincolo” non preesiste, ma si attualizza solo a seguito della valutazione.

        Qui emerge una frattura sistemica evidente:

        l’art. 12-ter ammette l’ADR solo per
        l’accertamento circa la sussistenza dei vincoli;

        ma nel caso Natura 2000:
        -non c’è nulla da “accertare” in senso oggettivo;
        -c’è da valutare, ponderare, stimare un rischio ambientale.

        Risultato paradossale:

        -uno dei casi più frequenti e più conflittuali viene di fatto espulso dall’ADR;

        proprio perché il vincolo non è ontologicamente dato, ma dipende da un giudizio tecnico.

        Questo inciso dimostra che:
        la nozione di “vincolo” assunta dall’art. 12-ter è riduttiva e antiquata;

        Il legislatore:
        da un lato, amplia enormemente le ipotesi ostative all’attività libera (Natura 2000 + incidenze significative);

        dall’altro, mantiene l’ADR ancorata a una nozione statica di vincolo.

        Sintesi:
        Con l’introduzione del riferimento alle “incidenze significative” sui siti Natura 2000, il vincolo non è più un dato oggettivo da accertare, ma il risultato di una valutazione tecnica discrezionale. In questi casi, limitare l’ADR al solo accertamento della sussistenza del vincolo equivale, di fatto, a escluderla proprio dove il conflitto è più probabile e più complesso.

        Rispondi
  12. Anonimo says:

    Scusi Architetto, non avevo letto che il webinar era esteso anche agli Impianti fotovoltaici. Cmq valgono le considerazioni fatte

    Rispondi
  13. Anonimo says:

    Sarebbe opportuno, ma anche ragionevole, affrontare anche le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 190/2024, che appaiono tutt’altro che marginali, sia con l’inserimento dell’art. 11-quater sia con la modifica del comma 2 dell’art. 7.
    Salvo poi prendere atto che, a fronte delle modifiche sostanziali apportate dapprima dal d.l. n. 175/2025 e successivamente dal d.lgs. n. 178/2025, su tale decreto non basterebbe un semplice aggiornamento, ma occorrerebbe ormai un webinar dedicato.

    Si riporta cosa dice il primo periodo dell’art. 11quater: ((La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8.))

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