L’autorizzazione paesaggistica: studio di tutti i procedimenti in vigore
Webinar del Comune di Spinea: venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 13.30
L’autorizzazione paesaggistica: studio di tutti i procedimenti in vigore dalla procedura ordinaria dell’art. 146 del d.lgs 42/2004, a quella semplificata del dpr 31/2017, ai nuovi procedimenti di cui all’art. 36 bis del dpr 380/2001, alle opere realizzate ante vincolo e agli impianti fotovoltaici.
Relatori:
prof. avv. Alessandro Calegari
avv. Domenico Chinello
avv. Alessandro Veronese
coordinatore scientifico
arch. Fiorenza Dal Zotto
Webinar30-01-2026 Le Autorizzazioni Paesaggistiche
Webinar30-01-2025 Programma Dettagliato con link per iscrizione

art. 7 .co. 2 – hanno inserito la parte segnata tra le due parentesi(()), questo: ……. o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992……….. ((o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)) — COSA VUOL DIRE?
Sul punto in cui sul post si dice: ….se si ipotizza che per i fovoltaici sui tetti non serve l’ autorizz.paesaggistica, visto che l’ all.B , parla di interventi diversi di cui all’all.A, vuol dire anche se si supera la potenza si ricade nella Pas…quindi non incide solo com’è istallato il fotovoltaico..
CONSIDERAZIONI SULL’ASPETTO PAESAGGISTICO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Premessa generale
Il vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. 42/2004 nel nuovo art. 7
Il nuovo art. 7 del d.l. 190/2024 riorganizza la disciplina dei regimi amministrativi per gli impianti FER, incidendo anche sulla localizzazione in aree tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La questione centrale è come e quando opera l’autorizzazione paesaggistica, in particolare:
• per gli interventi in attività libera (Allegato A);
• per gli interventi su impianti esistenti;
• in aree vincolate ex art. 136 e art. 142 d.lgs. 42/2004;
• in aree idonee, zone di accelerazione e siti UNESCO.
Art. 7, comma 2 – Ambito dei vincoli paesaggistici
Riscrittura del comma
Il secondo periodo del comma 2 è integralmente riscritto e ora:
• fa riferimento alle aree tutelate dalla Parte III del Codice,
• quindi a tutti i vincoli paesaggistici, non solo a quelli di cui alla Parte II.
L’elenco:
• ricalca quello dell’art. 20, co. 4, l. 241/1990,
• ma è più ampio ed è ora espresso direttamente nel decreto 190/2024.
Soppressione del terzo periodo
Il terzo periodo è soppresso.
In precedenza ribadiva espressamente:
l’obbligo di acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.
La soppressione non elimina l’obbligo, poiché:
• l’autorizzazione paesaggistica discende comunque dal d.lgs. 42/2004;
• le norme speciali in materia di tutela prevalgono sulle disposizioni procedimentali semplificatorie.
Cambia solo la struttura del comma, non la sostanza dell’obbligo?
L’obbligo degli atti di assenso: rimane automaticamente perché imposto da norme speciali di tutela paesaggistica?
Allegato A (attività libera) e paesaggio
Domanda:
Gli interventi dell’Allegato A devono acquisire il parere/autorizzazione paesaggistica?
Occorre distinguere:
• regime edilizio/amministrativo (attività libera, PAS, AU);
• regime paesaggistico, che non è automaticamente superato.
Autorizzazione paesaggistica
Domande:
• l’autorizzazione paesaggistica può essere derogata o superata da norme procedimentali?
• si apre la porta a forme di PAS + silenzio paesaggistico implicito?
• per impianti FV su copertura (Allegato A):
esistono esenzioni dimensionali (es. fino a 3 kW)?
• l’autorizzazione paesaggistica è assorbibile da titoli procedimentali semplificati?
Fotovoltaico e titoli edilizi
Ambito oggettivo
Rientrano nella disciplina: Allegato A – sez. I e II; Allegato B – sez. I e II; Allegato C – sez. I e II
Unitarietà dell’intervento
Non è possibile separare:
• l’impianto fotovoltaico,
• le opere connesse,
• il titolo edilizio necessario (art. 4, lett. f-ter: CILA, SCIA, SCIA alternativa, PdC).
Gli artt. 7, 8 e 9 richiamano espressamente questa unitarietà.
Criticità interpretativa
Se si affermasse che:
“per i fotovoltaici sui tetti non serve l’autorizzazione paesaggistica”
ne deriverebbe, paradossalmente, la possibilità di:
• installare impianti anche molto grandi (12 MW e oltre), rientranti negli Allegati B o C, anche in aree vincolate.
Rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio
• l’autorizzazione paesaggistica va richiesta:
◦ unitamente al titolo edilizio, o separatamente?
• vale anche per: locali tecnici, piazzali, viabilità di accesso (art. 6, co. 3-bis)?
Art. 11-bis e modifiche agli impianti esistenti
Art. 11-bis, co. 1, lett. a)
Prevede che non sia richiesta la parte paesaggistica, salvo che per:
• ampliamenti.
Riguarda: modifiche anche sostanziali, rifacimento, potenziamento, integrale ricostruzione, anche con sistemi di accumulo.
Art. 7, comma 9 – Esenzioni paesaggistiche
Il comma 9 stabilisce che:
non è in ogni caso subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 5 né ad alcun altro atto di assenso comunque denominato
la realizzazione di specifici interventi su impianti esistenti (Allegato A, sez. II).
Interventi interessati
• Lettera a), nn. 1 e 3:
◦ n. 1 → impianti a terra senza aumento area e altezza max +50%;
◦ n. 3 → impianti su edifici senza aumento area e con possibile riduzione inclinazione moduli;
• lettere b), c), e), l). parlano di altro
Per questi interventi non serve alcun titolo o assenso amministrativo?
Il comma richiama solo: i vincoli di cui al comma 5 (art. 136).
Problema strutturale: che accade in presenza di vincoli ex art. 142? sembra emergere un vuoto normativo nella sequenza commi 4–5–6.
Il comma 9 appare come clausola di esenzione piena, anche in presenza di vincoli paesaggistici, purché rispettati i limiti tecnici.
Art. 8 – Allegato B e competenze paesaggistiche
Nei casi di autorizzazione paesaggistica:
• si applica il comma 7 (delega ex art. 146, co. 6)? oppure il comma 8?
PAS e vincolo paesaggistico
Per interventi di cui ALL’ART. 7 Allegato A in aree vincolate (Parte III del Codice):
• l’autorizzazione paesaggistica può essere richiesta separatamente dalla PAS?
La PAS sarebbe “derivata”, poiché: è il vincolo a far scattare la procedura, non la tipologia dell’intervento.
Zone di accelerazione e aree idonee
Art. 12, comma 10 – Zone di accelerazione
Qui si prevede: parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante.
Art. 11-quater – Aree idonee
Formula quasi identica: non subordinazione all’autorizzazione, parere obbligatorio e non vincolante.
Qual è la differenza effettiva tra le due discipline? (Zone di accelerazione vs aree idonee)
Siti UNESCO – Art. 11-quinquies
L’installazione è consentita:
• solo per interventi di Allegato A.
Senza autorizzazione paesaggistica? Oppure permane un livello rafforzato di tutela?
Art. 12-ter – Risoluzione alternativa delle controversie
Si ammettono controversie relative a:
accertamento della sussistenza dei vincoli di cui all’art. 7.
Di quali vincoli si tratta? solo paesaggistici? o anche altri vincoli ambientali e culturali?
Art. 15 – Abrogazioni e regime transitorio
Come incidono le nuove disposizioni sui procedimenti paesaggistici in corso? si applica il principio del tempus regit actum? o vi sono effetti retroattivi favorevoli?
art. 7 co.6-
6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 5, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
*COME PER IL COMMA 9= SI PARLA SEMPRE DELL’AUTORIZZAZIONE DI CUI AL COMMA 5, art. 136 – si lascia intendere che vale anche per aree e immobili vincolati di cui all’art. 142?
Come va letto, il comma 4, let.m) dell’art. 11bis:
m) ((allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.))
Hanno modificato pure al comma 4, la lett.e) dell’art. 8
e) nei casi in cui sussistano vincoli ((afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonché nei casi che richiedano l’acquisizione del titolo edilizio per l’eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all’esercizio dell’impianto,)) degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso;
Prima diceva: e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
Ci sarebbe anche da chiarire, visto la modifica dell’art. 7 co.2 e la parte finale abrogata, come e se possa incidere sulle procedure in corso, con riferimento all’art. 15 del D.lgs n. 190/2024 – Abrogazioni e disposizioni transitorie-
Salvo il fatto che il citato co. 2 nella sostanza non abbia inciso sulla parte paesaggistica.
Sostanzialmente l’abrogato art. 7bis co. 5, non sarebbe altro che quello che dicono ora, in forma diversa, i commi 1 e 2 , e per la parte sui vincoli di cui all’art. 136 del D.lgs n. 42/2004, i commi, 4, 5 e 6, perchè questi commi parlano solo di quei vincoli e non di quelli di cui all’art. 142 del codice, se ne presume che vanno in ordinaria, salvo quello che dice l’art. 11quater
Fotovoltaico – promemoria sul punto a cui eravamo arrivati nell’ultimo webinar
Nell’ultimo webinar (di alcuni anni fa) eravamo giunti a questa conclusione:
Art. 7-bis, comma 5, D.lgs. n. 28/2011:
non operava più una logica di valutazione caso per caso, ma una liberalizzazione diretta prevista da fonte primaria, fondata sulla formula chiave “installazione, con qualunque modalità”.
Tale previsione risultava prevalente rispetto alla Parte seconda dell’Allegato A del DPR n. 31/2017, che da questo punto di vista appariva recessiva o comunque superata.
Ne derivava un rapporto non perfettamente coordinato tra fonti e discipline, risolto però a favore della norma primaria di liberalizzazione.
Nota bene: l’intero assetto è oggi superato e abrogato dall’Allegato D del D.lgs. n. 190/2024.
Questo solo per ricordare il punto fermo raggiunto all’epoca, così come illustrato dall’avv. Veronese, e chiarire da dove eravamo rimasti nel ragionamento.
Da chiarire pure se il punto B8 dell’alleg.B del Dpr n. 31/2017(che erano i casi non ricadenti nel Punto A.6 dell’alleg. A) è recessivo rispetto ai commi 4, 5 e 6 del D.lgs n. 190/2024, ovvero si tratta di normativa allora vigente, ma non più replicabile oggi.
Scusi Architetto, non avevo letto che il webinar era esteso anche agli Impianti fotovoltaici. Cmq valgono le considerazioni fatte
Sarebbe opportuno, ma anche ragionevole, affrontare anche le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 190/2024, che appaiono tutt’altro che marginali, sia con l’inserimento dell’art. 11-quater sia con la modifica del comma 2 dell’art. 7.
Salvo poi prendere atto che, a fronte delle modifiche sostanziali apportate dapprima dal d.l. n. 175/2025 e successivamente dal d.lgs. n. 178/2025, su tale decreto non basterebbe un semplice aggiornamento, ma occorrerebbe ormai un webinar dedicato.
Si riporta cosa dice il primo periodo dell’art. 11quater: ((La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8.))
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