Occupazione sine titulo della P.A. per eseguire un’ordinanza contingibile e urgente a protezione del rischio idrogeologico
Nel caso di specie, la P.A. eseguiva un intervento di demolizione di un edificio, per adempiere ad un’ordinanza contingibile e urgente comunale a protezione del rischio idrogeologico, lasciata inadempiuta dal proprietario.
La P.A., in carenza di un provvedimento ad hoc, occupava anche altre aree del privato per altre opere connesse al medesimo rischio.
Il TAR Veneto ha affermato che legittimamente era stata impedita al privato la possibilità di ogni utilizzo del bene immobile (in quanto oggetto di ordine di demolizione sindacale), nonché che le spese per l’esecuzione dell’ordinanza comunale contingibile e urgente, con l’abbattimento del manufatto, gravavano per intero sul privato stesso, che non vi aveva materialmente provveduto.
Solo per la parte in cui sia avvenuta un’occupazione illegittima di altre aree, per la realizzazione di opere a tutela del rischio idrogeologico (fondamentali per la sua prevenzione), può riscontrarsi l’occupazione senza titolo con possibile riconoscimento (ma limitatamente a queste aree) di un corrispettivo per la mancata utilizzazione (da verificarsi se ammessa o compatibile con la peculiare caratteristica del territorio, caratterizzato da rischio idrogeologico elevato, con fenomeni franosi, che implica, necessariamente, l’impossibilità di una ricostruzione del fabbricato demolito).
L’avvenuta occupazione di parte delle aree del privato per scopi di sicurezza e interesse pubblico (da individuarsi con precisione nell’estensione, essendo in parte destinate alla realizzazione di opere ed in parte oggetto di occupazione temporanea) dovrà essere valutata per l’adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato alla scelta se acquisire le aree o restituirle, al fine di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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