Limiti all’informazione interdittiva antimafia
Nel caso di specie, a seguito dell’informazione interdittiva antimafia della Prefettura ex art. 89-bis d.lgs. 159/2011, l’Azienda sanitaria disponeva la revoca delle autorizzazioni sanitarie relative ad alcuni mezzi in uso ad una società casearia, necessari per la prosecuzione dell’attività lavorativa e, successivamente, la Regione disponeva la revoca dell’autorizzazione sanitaria per l’impianto caseario.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha dissentito.
L’art. 89-bis cit. s’interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A.
Alla luce della sua interpretazione costituzionalmente orientata, si deve ritenere che le soglie al di sotto delle quali ai sensi del successivo art. 91 non è prevista l’adozione dell’informazione antimafia (equiparata alla comunicazione) debbano rilevare anche nell’adozione dei provvedimenti in senso lato autorizzatori e cioè anche per i provvedimenti e gli atti che non siano direttamente finalizzati a esborsi economici a carico della finanza pubblica.
I provvedimenti meramente autorizzatori relativi a iniziative commerciali o imprenditoriali che abbiano un valore economico che le collochi al di sotto delle soglie previste per l’adozione dell’informazione non devono (poter) subire la preclusione di un’informazione antimafia interdittiva che pur produca gli effetti della comunicazione antimafia: in tali ambiti, economicamente minori, se non v’è luogo a comunicazione interdittiva, neppure può farsi adito a un’informazione interdittiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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