Il Governo reintroduce l’incentivo appalti ai dirigenti pubblici e trasforma l’eccezione in regola
Sta diventando una vexata quaestio la possibilità di riconoscere incentivi retributivi ai dirigenti pubblici che curano un bando per un pubblico appalto.
Originariamente, l’art. 45, co. 4 d.lgs. 36/2023 stabiliva un generale divieto di riconoscere gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale.
Tale norma era poi abrogata dal cd. correttivo appalti, di cui al d.lgs. 209/2024.
A seguire, con l’art. 8, co. 5 d.l. 13/2023, come convertito dalla l. 41/2023, si prevedeva la possibilità di erogare gli incentivi relativamente ai progetti del PNRR.
Per vero, gli interpreti si interrogavano sulla compatibilità di tali previsioni con il principio generale di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24 d.lgs. 165/2001, cd. T.U. pubblico impiego.
Recentissimamente, l’art. 2, co. 1, lett. a-b d.l. 73/2025 – non ancora convertito in legge – interviene nuovamente a modificare l’art. 45, co. 4 d.lgs. 36/2023, per affermare che l’incentivo di cui al precedente comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’art. 24, co. 3 T.U. pubblico impiego, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le PP.AA. che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’art. 40-bis T.U. pubblico impiego, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’art. 24, co. 3 cit. e il numero dei beneficiari.
Si vedrà se il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge, accetterà questa sostanziale inversione di tendenza.
Post di Daniele Iselle
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