Silenzio-inadempimento della Soprintendenza in sede di autorizzazione ex art. 21 d.lgs. 42/2004
Nel caso di specie, il privato presentava un’istanza alla Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 21 d.lgs. 42/2004 all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nel proprio immobile.
Decorso il termine di 120 giorni previsto dal successivo art. 22, il privato avanzava un’azione avverso il silenzio-inadempimento.
In giudizio, la Soprintendenza si difendeva dicendo di aver richiesto integrazioni documentali al privato e poi anche al Comune.
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso del privato.
In base al principio generale sancito dall’art. 2, co. 7 l. 241/1990, i termini di conclusione del procedimento possono essere sospesi per integrazioni istruttorie solo una volta nel corso del procedimento e, peraltro, solo per acquisire informazioni non direttamente acquisibili presso altre PP.AA.: la sospensione del termine avveniva solo per la richiesta di integrazioni documentali al privato, non per quella “impropria” avanzata al Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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