Incostituzionale il divieto di mettere a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che consentano di giocare sulle piattaforme online
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3-quater del cd. decreto Balduzzi (d.l. 158/2012, come convertito dalla l. 189/2012), che vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La norma, inoltre, colpiva allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.
La legge in commento, pur perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, è viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva, poiché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore.
La declaratoria di incostituzionalità ha conseguentemente riguardato anche la sanzione per la violazione del divieto in parola, prevista dall’art. 1, co. 923, I periodo l. 208/2015 nella misura fissa di ventimila euro.
Spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto della ludopatia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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