Termini per il cambio d’uso e oneri
Relativamente agli immobili non destinati alla residenza, il TAR Veneto ha precisato che:
- nel caso di cambio d’uso entro i dieci anni dall’ultimazione dei lavori, gli oneri sono dovuti per l’intero (ai sensi dell’art. 19, co. 3 T.U. Edilizia);
- se il cambio d’uso avviene successivamente a tale termine, esso è determinato sulla base degli interventi realizzati, dovendosi quindi applicare l’art. 16, co. 10 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Sarebbe giusto precisare immagino, che si tratti di fabbricati rurali di abitazione di imprenditori agricoli, che erano sati esentati dal pagamento del contributo di costruzione. Per il fatto che dopo i 10 anni si paga solo il costo, mi pare difficile. Nella norma ci sarebbe un buco, il permettere di vendere immobili a parsone diverse, eludendo la tale norma, come avviene pure per il piano casa, l’unica sanzione è il pagamento degli oneri, a discapito del fatto che il fabbricato era stato costruito per altre finalità
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