Termini per il cambio d’uso e oneri

21 Lug 2025
21 Luglio 2025

Relativamente agli immobili non destinati alla residenza, il TAR Veneto ha precisato che:

- nel caso di cambio d’uso entro i dieci anni dall’ultimazione dei lavori, gli oneri sono dovuti per l’intero (ai sensi dell’art. 19, co. 3 T.U. Edilizia);

- se il cambio d’uso avviene successivamente a tale termine, esso è determinato sulla base degli interventi realizzati, dovendosi quindi applicare l’art. 16, co. 10 del d.P.R. n. 380/2001.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    Sarebbe giusto precisare immagino, che si tratti di fabbricati rurali di abitazione di imprenditori agricoli, che erano sati esentati dal pagamento del contributo di costruzione. Per il fatto che dopo i 10 anni si paga solo il costo, mi pare difficile. Nella norma ci sarebbe un buco, il permettere di vendere immobili a parsone diverse, eludendo la tale norma, come avviene pure per il piano casa, l’unica sanzione è il pagamento degli oneri, a discapito del fatto che il fabbricato era stato costruito per altre finalità

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Anonimo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC