La distanza di 10 metri tra vani scala coperti di un edificio
Il TAR Veneto ha negato che i vani scala coperti dell’edificio in esame dovessero rispettare tra di loro la distanza di 10 metri, fissata sia dalle N.T.O. del P.I. comunale, sia dall’art. 9 d.m. 1444/1968.
La struttura edilizia era costruita su unica platea di fondazione e dotata di unico interrato e unica copertura, nonostante la distribuzione interna delle unità in più vani scala coperti, che non davano luogo a tre distinti corpi di fabbrica. L’edificio era caratterizzato da solai continui e da un’unica copertura, priva di soluzioni di continuità, trattandosi di copertura unica ed estesa all’intero fabbricato, così come le fondamenta che erano su platea unica, costituendo elementi strutturali portanti di un unico edificio.
Le norme che prescrivono il rispetto di una distanza di 10 metri tra fabbricati o corpi di fabbrica non erano applicabili al caso di specie, trattandosi di edificio condominiale strutturalmente unitario, all’interno del quale non si pone un problema di distanze tra corpi distinti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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