Il vincolo paesaggistico generato dai corsi d’acqua

17 Dic 2025
17 Dicembre 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, nel caso in cui un’opera sia realizzata nei pressi di un corso d’acqua minore, ai fini dell’applicazione del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004, è necessario che il corso d’acqua sia iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, avendo tale iscrizione valore costitutivo del vincolo, ciò diversamente dai corsi d’acqua maggiori per i quali l’iscrizione ha valore meramente ricognitivo della natura pubblica derivante dalle sue caratteristiche oggettive.

Il corso d’acqua è tale anche se sia privo di portata idrica significativa o non visibile per tutto l’anno, né rileva giuridicamente che lo stesso sia denominato come “vallone” anziché come “torrente” o “fiume”.

L’istanza di rimozione del vincolo paesaggistico su un bene tutelato ex lege ha funzione sollecitatoria di un procedimento avente natura officiosa, essendo avviato nell’interesse pubblico, sicché, non trattandosi di un procedimento a istanza di parte, non sussiste l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.

Quando un privato chiede che un corso d’acqua minore venga escluso dal vincolo paesaggistico (cd. derubricazione), la relativa valutazione derogatoria della regola secondo cui tutti i corsi d’acqua pubblica sono vincolati ex lege compete alla Regione e al Ministero della Cultura che esercitano un potere tecnico-discrezionale in via eccezionale, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di evidenti vizi di illogicità, incongruenza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, senza possibilità per il giudice di sostituire il proprio giudizio a quello delle Autorità preposte, nemmeno per il tramite di una CTU.

Post di Alberto Antico – avvocato

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