Il cd. remand cautelare: uno strumento da abbandonare?
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di appello cautelare, ha affermato che la richiesta di una cd. ordinanza di remand alla P.A., affinché sia costretta a rinnovare la valutazione della vicenda ancor prima che su di essa si decida con sentenza, non può considerarsi processualmente compatibile né con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare. L’ordinanza cautelare, per sua natura, è priva di attitudine definitoria del giudizio sull’atto impugnato, sicché appare opinabile che il giudice abbia il potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa, circa uno specifico provvedimento, con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare.
Ove si aderisca a tale impostazione, delle due l’una: o si considera l’ordinanza di cd. remand un mero suggerimento non coercibile rivolto alla P.A.; o si postula che l’efficacia della pronuncia sollecitata dal giudice (in difetto di una diversa autodeterminazione amministrativa, che però risulti in modo espresso essere stata assunta con spontanea volizione di definitività , e non già imposta iussu iudicis) dispieghi effetti meramente interinali, ossia destinati a caducarsi ex se con la decisione della causa nel merito. La consueta declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso l’atto che sia stato poi sostituito per effetto del remand denota, tuttavia, un chiaro rifiuto giurisprudenziale di quest’ultima opzione, ricadendosi perciò nelle gravi problematicità di ambo le altre.
Post di Alberto Antico – avvocato
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