Pubblici appalti e l’impugnazione da parte del non concorrente
Il TAR Brescia ha affermato che il termine decadenziale di 30 giorni, valevole per le procedure di affidamento e di concessione ex art. 120, co. 2 c.p.a. trova applicazione anche nel caso di impugnazione del diniego di un’istanza di riapertura dei termini per la presentazione dell’offerta, trattandosi di una richiesta funzionale alla partecipazione ad una procedura disciplinata dal d.lgs. 36/2023.
L’operatore economico del settore che non abbia effettivamente preso parte alla gara non è legittimato a contestarne gli esiti, difettando in suo capo una posizione giuridica differenziata dal quisque de populo, che è un concetto distinto ed autonomo dall’interesse strumentale alla riedizione della gara stessa. Né la legittimazione può ricavarsi dall’affermata volontà di partecipare unitamente al gestore uscente, sia per carenza di prova di tale volontà, sia perché la titolarità di una posizione differenziata e qualificata non può discendere dall’essere stata la precedente affidataria del servizio, estinguendosi tale posizione con la scadenza del relativo contratto, cui esclusivamente accede e che non si perpetua anche in futuro come qualità immanente al soggetto.
Colui che non ha preso parte alla gara non può vantare alcun interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica prodotta in gara dalla aggiudicataria, non potendone ricavare alcuna utilità, difettando altresì una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’ostensione concessa al non concorrente potrebbe incrinare il rapporto fiduciario riposto nella P.A. ed esorbiterebbe dal rischio assunto con la partecipazione, in posizione di parità con gli altri operatori economici, in vista dell’obiettivo dell’aggiudicazione.
Post di Alberto Antico – avvocato

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