Litisconsorzio nelle azioni di condanna innanzi al G.A.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 41, co. 2, ultimo periodo c.p.a., qualora sia proposta un’azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì ai beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’art. 102 c.p.c. (litisconsorzio necessario), e, in caso contrario, il giudice provvede ai sensi dell’art. 49 c.p.a. (integrazione del contraddittorio).
Nel caso di specie, si verteva su un’azione risarcitoria riferita alla ritardata immissione nella carica di consigliere regionale, originata dall’errore commesso (ed accertato all’esito del contenzioso instaurato) dall’Ufficio centrale circoscrizionale, consistente nell’aggiunta di alcune preferenze ad altra candidata, che, a sua volta, si era attivata in giudizio per ottenere la propria proclamazione, in luogo di quella dell’appellante/ricorrente.
La regola opera in tutte le ipotesi di giurisdizione del G.A., laddove sia proposta nei confronti della P.A. un’azione di condanna, quale quella risarcitoria, che trova il suo fondamento in un atto da cui ha tratto beneficio un altro soggetto. Ciò è coerente con la ratio della regola, che, tenuto conto della possibile proposizione di un’azione di regresso da parte della P.A. nei confronti del soggetto beneficiato dall’atto illegittimo, tende ad evitare conflitti, anche solo logici, di giudicato, oltre che ad accelerare la formazione del giudicato in ordine all’illecito civile nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in tale illecito, quali responsabili o corresponsabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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