Legittimazione all’istanza di permesso di costruire
Il TAR Veneto ricorda che il permesso di costruire deve essere rilasciato a chiunque abbia “titolo per richiederlo” (art. 11 T.U. Edilizia), dovendosi così includere qualsiasi soggetto abbia la disponibilità dell’area in base ad una relazione qualificata, sia essa di natura reale o obbligatoria.
In tal modo, ha ritenuto legittimati dei privati che, in base ad un contratto e alla successiva sentenza del Tribunale Ordinario, avevano presentato istanza per l’ottenimento del titolo edilizio; a favore vi era anche il comportamento tenuto dall’effettivo proprietario del terreno che – pur notiziato sia in via procedimentale sia giurisdizionale – non ha mai manifestato apertamente il proprio dissenso all’intervento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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