I poteri delle Regioni in materia di aree idonee agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER)
La Corte costituzionale ha affermato che la qualifica, da parte delle Regioni (nel caso di specie, la Sardegna), di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER, che ha l’effetto di determinare l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree idonee.
La legge regionale non può travolgere, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si siano già attivati, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico, perché ciò si traduce in un irragionevole limite al legittimo affidamento che lede il principio della certezza del diritto.
Quando un progetto ricade in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, non può automaticamente prevalere la non idoneità . La decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, in questo caso, va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, nel quale dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato, bilanciando la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti, anche nell’interesse delle future generazioni.
Nel tentativo di disporre misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti FER nelle aree non idonee, la Regione non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché non è consentito alle Regioni introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito rientra l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato
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