Si può conseguire il Superbonus anche per immobili affetti da abusi edilizi?
Il Consiglio di Stato ha affermato che la presentazione della CILA Superbonus ex art. 119, co. 13-ter d.l. 34/2020, come convertito nella l. 77/2020, cd. CILAS, non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001. Ne consegue che eventuali irregolarità riferite a parti dell’immobile non interessate dagli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e abbattimento di barriere architettoniche non possono precludere la spettanza del beneficio, dovendosi riconoscere l’autonomia strutturale e funzionale della CILAS rispetto al procedimento di accertamento della legittimità edilizia.
Il Consiglio ha così riformato una sentenza del TAR Campania, secondo cui il venir meno dell’obbligo di asseverazione dello stato legittimo dell’immobile rifletterebbe l’esigenza di semplificazione dell’iter amministrativo, ma non comporterebbe l’irrilevanza degli abusi edilizi eventualmente sussistenti, cosicché anche gli interventi soggetti a CILAS sarebbero soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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