La doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e il previo condono
Nel caso di specie, il privato tentava di ottenere una sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per un immobile concretamente destinato ad uso residenziale (palestra), ma a suo tempo oggetto di condono come annesso agricolo.
Il TAR Veneto ha affermato che la situazione di diritto che connota l’immobile è ormai quella che deriva da quanto dichiarato dall’interessato in sede di condono: il ricorrente, dopo aver beneficiato dei vantaggi del condono, non può ora smentire le dichiarazioni del suo dante causa e sostenere l’esatto contrario di quanto emerge dalla pratica edilizia a suo tempo presentata, né onerare la P.A. di ricostruire, ora per allora, la situazione giuridica dell’immobile. Vi ostano ragioni legate alla certezza delle situazioni giuridiche soggettive nonché il principio di non contraddizione: essendo ormai trascorsi vari decenni dal rilascio del condono non è più neanche praticabile l’autotutela decisoria, eventualmente necessaria per poter procedere a una riqualificazione giuridica dell’immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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