Rassegna di sentenze in materia di appalti

27 Gen 2026
27 Gennaio 2026
  1. Suddivisione in lotti della pubblica gara

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, la suddivisione in lotti, funzionale a favorire la concorrenza e, in particolare, le piccole e medie imprese, è una facoltà e non un obbligo, stante la primarietà dell’interesse della P.A. a una efficiente ed efficace gestione del servizio. Difatti, ai sensi dell’art. 58, co. 2 d.lgs. 36/2023, la tensione pro-concorrenziale non è un dato univoco, ma va considerato in combinato disposto con possibili valori antagonisti protetti dall’ordinamento, tra cui l’efficienza della spesa pubblica, che ha fondamento normativo nella dir. 2014/24/UE.

La Stazione appaltante, nella dialettica fra efficiente gestione del servizio e finalità pro-concorrenziale, può dunque ritenere prevalente la prima esigenza, purché con motivazione non illogica o irrazionale.

sent. CdS n. 9462-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

       2. Interdittiva antimafia e partecipazione del privato

Il TAR Napoli ha affermato che, in tema di interdittiva antimafia, il contraddittorio procedimentale costituisce regola generale e non più mera facoltà della P.A. La sua omissione è consentita solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma ed esclusivamente a fronte di una motivazione specifica, concreta e circostanziata, dalla quale emergano le particolari esigenze di celerità o di segretezza del procedimento. È pertanto illegittima l’interdittiva che giustifichi la mancata comunicazione di avvio del procedimento, mediante formule generiche e stereotipate, ravvisando una necessità di impedire la prosecuzione dell’attività di impresa, senza dar conto delle ragioni che renderebbero impossibile differire l’adozione del provvedimento per il tempo necessario all’instaurazione del contraddittorio.

sent. TAR Napoli n. 7775-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     3. Sostituzione della consorziata

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 97 d.lgs. 36/2023 consente al consorzio stabile di estromettere o sostituire una propria consorziata esecutrice, interessata da una causa di esclusione o dal venire meno di un requisito di qualificazione, con un altro soggetto munito dei necessari requisiti, a condizione che vengano comunicate, nella tempistica prevista dalla norma, le misure adottate per porre rimedio alla causa di esclusione dalla procedura di gara.

sent. CdS n. 8353-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

      4. Interesse ad agire della terza classificata ad un pubblico appalto

Il TAR Salerno ha affermato che l’impresa terza classificata risulta portatrice di un interesse attuale e concreto ad impugnare l’atto di aggiudicazione qualora, agendo in giudizio, proponga censure dirette all’esclusione e/o alla posposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, potendosi solo in tal modo avvantaggiarsi dello scorrimento della graduatoria conseguente all’accoglimento del ricorso. Tuttavia, l’interesse del medesimo concorrente a contestare l’esito della graduatoria può sopravvenire a seguito della revoca o dell’annullamento dell’atto di aggiudicazione, mediante impugnazione del provvedimento di scorrimento disposto in favore del secondo graduato.

sent. TAR Salerno n. 1717-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

      5. Le soluzioni migliorative nei pubblici appalti

Il TAR Salerno ha affermato che le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dalla P.A.; le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della Stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara.

L’onere formale della sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato ha lo scopo di fornire alla Stazione appaltante garanzie di attendibilità, fattibilità e funzionalità delle prestazioni migliorative proposte. Tale requisito documentale non può essere considerato assorbito o reso superfluo dalla sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del concorrente, poiché i due adempimenti hanno finalità distinte e non sovrapponibili. Mentre la sottoscrizione dell’offerta da parte del concorrente manifesta l’impegno assunto in relazione agli obblighi derivanti da essa, la sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di un soggetto qualificato e abilitato attesta la conformità dei contenuti migliorativi dell’offerta alle norme tecniche pertinenti.

sent. TAR Salerno n. 1952-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     6. Requisiti di partecipazione agli appalti e RTI

Il Consiglio di Stato ha affermato che il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - nel prevedere all’art. 68, co. 11 la necessità che il partecipante al RTI, designato come esecutore, sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare e nel rinviare all’allegato II.12 - non estende la regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e rispettiva quota di partecipazione al RTI, prevista per gli appalti di lavori, anche agli appalti di servizi e forniture. Alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell’art. 68 cit., per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale suppletiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte, da parte dei singoli raggruppati esecutori.

L’art. 68, co. 11 cit. ha natura derogabile, come evincibile dal precedente comma 4, lett. b, secondo il quale le Stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Pertanto, la lex specialis (se proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive) prevale sulla norma generale.

sent. CdS n. 9599-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     7. La risoluzione di un contratto d’appalto pubblico per verifica negativa della regolarità contributiva da parte di ANAC

Il Consiglio di Stato ha affermato che la risoluzione di un contratto di appalto, disposta in caso di esito negativo della verifica, da parte di ANAC, del possesso continuativo del requisito della regolarità contributiva in capo all’aggiudicatario, anche se prevista in una clausola contrattuale, è in realtà un provvedimento pubblicistico di autotutela, con conseguente giurisdizione del G.A. e applicazione del termine ex art. 21-novies l. 241/1990.

sent. CdS n. 8390-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     8. Il valore del pubblico appalto

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’art. 14, co. 4 d.lgs. 36/2023, nel voler includere, all’interno del valore complessivo dell’affidamento, qualsiasi forma di eventuali opzioni, adotta una formulazione generica, idonea a ricomprendere non solo l’ipotesi dell’opzione di cui all’art. 1331 c.c., ma anche forme “spurie” o “ibride”, in cui la causa tipica della corrispondente figura civilistica si arricchisce con – o viene alterata e contaminata da – elementi alla stessa estranei, coerentemente con il disposto dell’art. 120, co. 1, lett. a d.lgs. 36/2023 e, più in generale, con la specialità dei contratti di opere pubbliche. 

Anche per accordi-quadro e sistemi dinamici di acquisizione ‒ che non attribuiscono certo al committente alcun diritto potestativo di affidare l’esecuzione della prestazione bensì postulano una nuova manifestazione di consenso da parte del contraente privato (seppure parzialmente vincolato dalla precedente accettazione delle condizioni poste dall’accordo-quadro o dal sistema dinamico di acquisizione) ai fini, rispettivamente, della stipula dei contratti attuativi o dell’aggiudicazione degli appalti specifici ‒ l’importo da prendere in considerazione è quello massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione, ai sensi dell’art. 14, co. 16 d.lgs. 36/2023, sicché la determinazione del valore complessivo dell’affidamento (e, quindi, della garanzia provvisoria) prescinde dal carattere unilaterale o consensuale degli ordinativi di fornitura.

sent. TAR Roma n. 18623-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

 

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