Come distinguere la ristrutturazione dalla nuova costruzione

26 Mag 2026
26 Maggio 2026

Il TAR Milano ha ritenuto che configuri una nuova costruzione un intervento che il ricorrente  sosteneva essere una ristrutturazione.

In concreto l'intervento prevedeva di modificare le caratteristiche ("traccia") e il numero di edifici presenti in un'area.

Quali argomentazioni sosteneva il ricorrente per dire che si trattava di ristrutturazione?

La previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 nulla statuirebbe in merito alla “modifica del numero di edifici” o al “mantenimento di una traccia dell’immobile preesistente”.

Nel corso del tempo, eliminati i riferimenti alla “fedele ricostruzione”, al “mantenimento della sagoma” e al vincolo del mantenimento della medesima volumetria dell’immobile preesistente, il legislatore ha ribadito ulteriormente che sono interventi di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

La possibilità di far rientrare nella nozione di “ristrutturazione” qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione anche con caratteristiche molto differenti rispetto al preesistente sarebbe stata confermata anche da una Circolare emanata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel dicembre del 2020, al fine di chiarire la definizione apportata dal D.L. 76/2020.

Anche la giurisprudenza del G.A., osserva la ricorrente, sarebbe intervenuta a più riprese riconducendo alla nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessano un’area il cui suolo sia stato già consumato dall’esistenza di altro edificio, senza che sussista alcun vincolo di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. La “traccia” di una costruzione preesistente, quale linea di demarcazione tra “ristrutturazione” e “nuova costruzione”, sarebbe da ricondurre al semplice presupposto della preesistenza di un manufatto, nel caso della “ristrutturazione”, o dell’area nuda”, nel caso della “nuova costruzione”.

Sarebbe stata violata anche la definizione di “nuova costruzione”, avente un carattere meramente residuale. Tale tipo di intervento presuppone la “prima” trasformazione di un territorio, mentre nella ristrutturazione la “trasformazione” del territorio sarebbe già stata effettuata.

La ricorrente precisava, inoltre, osserva che, qualora si dovesse ritenere che la modifica del numero di edifici costituisca elemento ostativo alla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, si osserva che l’immobile – benché costituito da quattro corpi di fabbrica originariamente edificati in forza di autonomi e distinti titoli ha, poi, costituito, nella sua conformazione, un immobile unitario, atteso che i corpi di fabbrica, realizzati sin dalla loro origine in aderenza l’uno all’altro, sono stati poi unificati, da un unico proprietario, attraverso la creazione di collegamenti interni fino a costituire un edificio unitario.

Il Comune ha, tuttavia, ha affermato che le connessioni evidenziate fossero “parziali, localizzate”, ritenendo, quindi, non dimostrata “la presenza di quegli elementi che sono costituivi dell’edificio unitario”.

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe stato, dunque, illegittimo anche nella parte in cui l’Amministrazione assumeva che ci si trovasse in presenza di più edifici.

Il Collegio non ha condiviso queste tesi, in applicazione dei principi giuridici delineati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8542/2025

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC