Legge per la protezione e l’assistenza di chi vuole emanciparsi dai contesti di criminalità organizzata: Liberi di scegliere
Con la l. 17 luglio 2026, n. 131 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 171 del 25.07.2026), in vigore dal 09.08.2026, sono state approvate misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»).
Post di Alberto Antico – avvocato

La lettera c) dell’art. 4, comma 2 (“copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza”) crea un possibile problema pratico: se la protezione continua oltre i tre anni, ma l’assistenza economica è terminata, chi paga gli eventuali trasferimenti successivi?
Fatto salvo cosa dice l’art. 2 , comma 3.
Non ho capito sinceramente cosa vuol dire l’art-9 –
Art. 9
Durata, modifica, sospensione
e revoca delle misure
1. La durata delle misure di assistenza sociale ed economica non può essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, su istanza del beneficiario, previa valutazione dell’autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione. Rimane in piedi la sola protezione?
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