Quale scopo hanno le norme comunali che stabiliscono criteri convenzionali e non reali per calcolare il volume di un edificio?
Una sentenza del TAR Brescia di qualche anno fa, la n. 781 del 2010, spiega quale sia il significato da attribuire alle norme tecniche gli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono criteri convenzionali per calcolare la volumetria di un edificio.
Il caso concreto riguardava l’art. 5.10, co. 1, delle n.t.a. del p.r.g. di Rivolta d’Adda che stabiliva che “il volume delle costruzioni, ad eccezione della zona A (art. 14), è da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la superficie lorda di pavimento (Slp) per l'altezza virtuale di 3,00 m, indipendentemente dalla loro altezza effettiva”.
Interpretando in modo letterale tale disposizione, in relazione a un'area con l’indice urbanistico di 1.20 mc/mq, l'interessato sosteneva di poter realizzare un edificio con volume reale di 9.607 mc, ma con volume convenzionale di soli 3.977 (rispettoso, solo con questa seconda modalità di calcolo, del rapporto massimo 1.20 mc/mq previsto nella zona in esame).
La questione dell’interpretazione da dare alle norme talora inserite dai Comuni negli strumenti urbanistici che prevedono altezze convenzionali per il calcolo della volumetria era già stata affrontata dalla pronuncia del Tar Lombardia, Milano, sez. II, 6188/08, in relazione all’art. 41quinquies l. urbanistica n. 1150 del 1942.
L’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (aggiunto dall’art. 17 legge 6 agosto 1967n. 765) dispone che nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.
Il TAR ha deciso che il criterio di calcolo convenzionale del volume non può essere invocato nè per superare l'indice di edificabilità di 1.20 mc/mq nè per eludere le previsioni dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, in relazione ai quali si deve calcolare il volume reale e non quello convenzionale.
Ma allora a cosa serve tale criterio convenzionale? Il TAR dice che esso ha uno scopo molto particolare, che spiega con un esempio: "se in un lotto di 1.000 mq è ammesso un indice di fabbricabilità di 3 mc/mq, in esso potranno essere realizzati 3.000 mc; ammettendo per pura semplicità di calcolo che tutte le unità abitative da realizzare siano identiche e misurino 100 mq l’una per un’altezza di 3 m., ne conseguirebbe che in quel lotto potrebbero essere edificate 10 unità abitative. Se, però, il costruttore decide di edificare quelle stesse abitazioni di 100 mq. con un’altezza interpiano di m. 2.70, a quel punto la volumetria sfruttata per quelle dieci unità abitative sarebbe pari a mc 2.700, e residuerebbe volumetria edificabile per 300 mc. con cui potrebbe essere realizzata un’ulteriore unità abitativa. Per evitare situazioni di questo tipo, e cioè per evitare di lasciare al costruttore la possibilità di agire sul requisito dell’altezza interpiano per aumentare il carico insediativo rispetto a quello previsto in sede di pianificazione – in cui il progettista del piano dimensiona a priori i bisogni ed, in base ad essi, dimensiona gli indici di fabbricabilità e gli standard – talora gli strumenti urbanistici prevedono un’altezza convenzionale di 3 m. che prescinde dall’effettiva altezza interpiano. Si ottiene in questo modo, infatti, un parametro costante da applicare in modo omogeneo in tutto il territorio comunale, che consente di impedire di sfruttare l’altezza interpiano per eludere i carichi insediativi decisi in sede di pianificazione. L’opposta interpretazione che consente di realizzare liberamente – ed in via del tutto generale - edifici con un’altezza interpiano di m. 7.60 calcolando la volumetria come se fosse stato realizzato un edificio alto m. 3 (e che in questo modo affida al solo parametro dell’altezza massima di zona il limite massimo di ampliamento indiscriminato dei carichi urbanistici sul territorio), deve pertanto essere disattesa".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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