Il caso del lieve ritardo nella presentazione delle liste elettorali

06 Giu 2026
6 Giugno 2026

Il TAR Reggio Calabria ha affermato che il termine per la presentazione delle liste e delle candidature (fissato alle ore 12.00) è tassativo, in quanto volto a garantire le esigenze di certezza e celerità del procedimento elettorale, ma ammette un’eccezionale deroga in presenza di un ritardo lieve, qualora i presentatori si trovino, allo spirare dello stesso, già all’interno della casa comunale, ovvero quando la tardività sia determinata da circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati. Tale non imputabilità presuppone, tuttavia, che la documentazione necessaria sia stata acquisita con congruo anticipo e non a ridosso della scadenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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