Domanda risarcitoria proposta davanti al giudice civile sfornito di giurisdizione e riassunzione davanti al TAR: cosa vuol dire che “restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute”

08 Lug 2026
8 Luglio 2026

Il TAR ricorda che l’azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi deve essere proposta nel termine decadenziale di 120 giorni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento lesivo (ex art. 30, comma 3, “La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. (…)”).

Cosa succede se l'interessato propone, dopo i 120 giorni, per errore la domanda davanti al giudice ordinario sfornito di giurisdizione e poi lo riassume davanti al giudice amministrativo (una volta che il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione)?

L’art. 11, comma 2 del codice di rito prevede che “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.

Nel caso in esame il "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute" comporta che la domanda sia inammissibile perchè la decadenza era già intervenuta prima della proposizione della domanda davanti al giudice ordinario.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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