La SCIA alternativa non decade se i lavori non vengono iniziati entro un anno (non è un permesso di costruire)

30 Giu 2026
30 Giugno 2026

In questa controversia il ricorrente sosteneva che una SCIA alternativa al PDC sarebbe decaduta perchè i lavori non erano effettivamente iniziati entro un anno.

Il TAR ha chiarito che, a  differenza dell'art. 15 del DPOR 380/2001, che disciplina l'efficacia temporale del permesso di costruire e che prevede il termine massimo di un anno per iniziare i lavori (pena la decadenza del titolo), l'art. 23 non stabilisce alcun termine per l'inizio dei lavori ma – come detto – prescrive solo un termine complessivo di tre anni di efficacia della SCIA.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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3 replies
  1. Anonimo says:

    La replica (Prima di commentare bisognerebbe almeno leggere…) è un po’ sbrigativa e non entra nel merito della questione che si sta ponendo.
    La sentenza non considera la struttura della SCIA alternativa e la modulistica attuativa, che presuppongono un collegamento diretto tra la presentazione della segnalazione e l’inizio dei lavori.
    Il punto, a mio avviso, non è tanto il termine annuale dell’art. 15, che riguarda il permesso di costruire, quanto la natura stessa della SCIA alternativa ex art. 23. Anche la modulistica unificata prevede espressamente che “i lavori avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione”. Mi sembra quindi riduttivo limitarsi ad affermare che l’art. 23 prevede solo un’efficacia triennale senza confrontarsi con la disciplina complessiva dell’istituto e con la modulistica ministeriale che ne costituisce attuazione. Per cui la vera questione non è se la SCIA decada dopo un anno (su questo il TAR probabilmente ha ragione), ma quando inizia a decorrere il termine triennale. Se una SCIA viene presentata oggi e i lavori iniziano dopo due anni e undici mesi, rimane solo un mese per ultimarli, perché il comma 2 dice che la SCIA ha efficacia massima di tre anni. La sentenza interpreta il termine triennale come se fosse esclusivamente un termine finale, mentre la disciplina della SCIA alternativa, letta nel suo complesso (commi 1 e 2 e modulistica unificata), presuppone un collegamento funzionale tra presentazione della SCIA, inizio dei lavori e loro ultimazione entro il periodo di efficacia del titolo.

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  2. SanVittore says:

    Prima di commentare bisognerebbe almeno leggere…

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  3. Anonimo says:

    Non è vero: 1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

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