L’impugnazione dello strumento urbanistico è inammissibile se mancano legittimazione e interesse ad agire
Il TAR Veneto ricorda che l’ammissibilità del ricorso contro lo strumento urbanistico (nel caso specifico il piano degli interventi) è subordinata alla sussistenza delle condizioni dell’azione, ovvero la legittimazione e l’interesse ad agire.
Quest’ultimo, qualificabile come l’esigenza di ottenere dall’accoglimento del ricorso un risultato di vantaggio utile e giuridicamente apprezzabile, deve essere connotato come personale, concreto ed attuale.
La ricorrente aveva allegato a supporto della sua domanda di annullamento la sussistenza di un possibile pregiudizio derivante dall’inserimento del terreno frontistante la sua proprietà tra le aree di edificazione diffusa, evidenziando la fragilità dell’area e lamentando la possibilità, innovativamente riconosciuta dallo strumento di pianificazione impugnato, di realizzarvi una volumetria.
Il TAR ha ritenuto che non sia stato dimostrato l'interesse al ricorso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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