L’occupazione sine titulo del fondo del privato da parte del Comune, per realizzarvi una strada

23 Lug 2026
23 Luglio 2026

Nel caso di specie, una licenza edilizia del 1973 recava la prescrizione al privato di cedere al Comune il terreno necessario per la costruzione di una nuova strada. Tuttavia, la successiva variante al titolo del 1974 eliminava tale previsione (con la tecnica di citare nuovamente la prescrizione e barrare il relativo testo). La nuova strada però era effettivamente realizzata dal Comune, in regime di occupazione d’urgenza. Il decreto che la disponeva era impugnato dal privato, con un ricorso poi dichiarato perento per mancata richiesta di fissazione dell’udienza.

Il TAR Veneto ha affermato che, a fronte della mancata previsione della prescrizione della cessione dell’area a favore del Comune nel titolo edilizio definitivo e dell’espresso riconoscimento da parte del Comune della mancata adozione di un provvedimento di esproprio e della mancata corresponsione agli interessati delle somme dovute a titolo di indennizzo, l’area risulta occupata dal Comune senza titolo.

Si tratta di un illecito a carattere permanente, che la P.A. ha l’obbligo di far cessare: l’irreversibile trasformazione di un fondo per effetto della realizzazione di un’opera pubblica non determina il trasferimento della proprietà del bene, né costituisce impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa.

Il TAR ha condannato il Comune a determinarsi al fine di porre fine all’occupazione senza titolo delle aree del ricorrente, disponendo la restituzione allo stesso dei terreni, previa riduzione in pristino o, in alternativa, adottando il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, unitamente al versamento del relativo risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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