Ordinanza di demolizione e proprietario incolpevole
Il TAR Veneto ha affermato che un destinatario dell’obbligo di rimozione dell’abuso edilizio è anche il proprietario del bene, ancorché non responsabile (cfr. art. 31, co. 2 d.P.R. 380/2001).
L’ordine di demolizione ha come destinatario non solo il responsabile dell’abuso, ma anche l’attuale proprietario del bene rimasto estraneo ai fatti, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità , contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.
La demolizione può essere ingiunta al proprietario non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la res che lo rende, agli occhi del legislatore, responsabile dell’eliminazione dell’abuso commesso da altri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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o meglio: Come fa chi acquista a sostenere di non sapere nulla, se quel bene, essendo abusivo, non è nemmeno trasferibile? Quantomeno si può parlare di un concorso di colpa: prima si dovrebbe pretendere la demolizione o la regolarizzazione dell’abuso e solo dopo procedere all’acquisto. Diversamente, è difficile sostenere di essere un “proprietario incolpevole” quando non si è verificato ciò che si stava acquistando.
Uno che acquista un’opera abusiva, peraltro non menzionata negli atti, dovrebbe quantomeno avere la responsabilitĂ di sapere che cosa sta comprando e che quell’opera è abusiva. Se il trasferimento di beni abusivi non è ammesso, come può il cosiddetto “proprietario incolpevole” sostenere di non sapere cosa ha acquistato?
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