Prescrizioni di dettaglio in materia di autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici

28 Set 2026
28 Settembre 2026

Nel caso di specie, la Regione negava un’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico, eccependo tra gli altri motivi la mancata produzione della documentazione riguardante le modifiche progettuali da attuare in ottemperanza a una condizione ambientale indicata nel parere rilasciato dal MIC nel procedimento di VIA, inerente alla colorazione delle cabine elettriche.

Il TAR Veneto ha censurato queste conclusioni.

Si trattava di un elemento progettuale di dettaglio che poteva ritenersi esaurito in sede di VIA e la cui attuazione può essere efficacemente accertata in sede di verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28, co. 2 d.lgs. 152/2006.

Il fatto che il privato non avesse ancora definito la nuova colorazione delle cabine elettriche in accordo con il MIC non costituisce un fattore che poteva ragionevolmente giustificare l’arresto del procedimento di autorizzazione unica.

Post di Alberto Antico – avvocato

3 replies
  1. Anonimo says:

    E qui la sentenza del TAR Veneto diventa molto interessante.
    Ci si chiede se, per una AU relativa a un impianto che ricade in una ZAT, la Regione possa fare qualcosa di analogo a quanto ha fatto nel caso deciso dal TAR, cioè negare il beneficio del regime di cui all’art. 12, comma 10, perché il progetto non documenta/recepisce una misura di mitigazione prevista dalla VAS/PIZAT.

    La risposta, potrebbe essere: la Regione potrebbe sostenere che l’impianto non può beneficiare dell’esenzione ambientale dell’art. 12, comma 10; non può invece “espellerlo” dalla ZAT né, per ciò solo, negargli in assoluto il procedimento di AU.

    Il punto decisivo dell’art. 12, comma 10
    La disposizione è abbastanza netta: per gli interventi soggetti ad AU localizzati nelle ZAT, non si applicano le procedure di valutazione ambientale del Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite nella VAS del Piano.

    Se invece la Regione accerta che il progetto non contempla le misure di mitigazione richieste dalla VAS, può sostenere che non ricorre la condizione per applicare l’esenzione dell’art. 12, comma 10.

    Esempio:
    la VAS/PIZAT prevede, per quella fattispecie, una determinata mitigazione paesaggistica;

    il progetto presentato non contiene affatto quella mitigazione.

    In questo caso la Regione avrebbe un argomento forte:

    il progetto non contempla la misura di mitigazione stabilita dalla VAS; pertanto non è soddisfatta la condizione prevista dall’art. 12, comma 10, e l’impianto non può beneficiare dell’esenzione dalle procedure di valutazione ambientale.

    Supponiamo invece che il progetto contempli la misura, ma non ne abbia definito un dettaglio.

    Ad esempio:
    “è prevista una fascia di mitigazione vegetazionale conforme alle prescrizioni della VAS/PIZAT; la definizione delle specie arboree, del sesto di impianto e di alcuni dettagli esecutivi sarà effettuata in sede esecutiva.”

    Qui la Regione potrebbe dire:

    “Non hai prodotto la documentazione sufficiente, non posso applicare l’art. 12, comma 10.”

    Ma qui la sentenza TAR Veneto dà un argomento contrario molto serio.

    Il TAR ha detto, in sostanza, che non ogni dettaglio della condizione ambientale deve essere necessariamente cristallizzato nel progetto necessario per l’AU, quando quel dettaglio può essere efficacemente verificato nella successiva fase di ottemperanza

    Per cui la domanda finale è:
    Quali previsioni della VAS/PIZAT hanno natura di misura di mitigazione ‘stabilita’ ai sensi dell’art. 12, comma 10, lett. b), e quali sono invece criteri, indirizzi o misure da determinare sito-specificamente nel progetto?

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  2. Anonimo says:

    Sarebbe da capire se tali prescrizioni erano così vincolanti, secondo la regione si, oppure si sia voluto dimostrare o meglio mettere al nudo come il sistema è lacunoso… questo era un caso risolvibile senza ricorrere al Tar

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Questo precedente del Tar diventa molto interessante, nei casi di esclusione del co. 10, art.12, nelle Zat del pizat, soggette a Vas. La regione nel caso deve dimostrare che si tratta di aspetti per escludere progetti dal beneficio…in sostanza, senza questa sentenza, fatto salvo che la stessa non era stata imposta dalla soprintendenza, che oggi il parere non è vincolante, la regione poteva dire, ma in realtà può anche dirlo, sei fuori dalla Zat…sarebbe importante capire dal RA, quali sono prescrizioni e quali condizioni .

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