I motivi ostativi ulteriori ex art. 10 bis della L. 241/1990
L'art. 10 bis della L. 241/1990, al secondo periodo, in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di una istanza, stabilisce che “Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni".
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6309 del 2026, osserva che: "Da tale previsione si evince che il provvedimento conclusivo può contenere l’indicazione di ulteriori motivi ostativi non precedentemente palesati nel preavviso di rigetto, e se essi sono conseguenza delle osservazioni del privato legittimano comunque l’adozione del provvedimento conclusivo, senza obbligo di reiterare il preavviso di rigetto".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Si potrebbe, in un certo senso, accostare tale ipotesi a quanto previsto dall’art. 21-octies, comma 2.
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