Scioperi nei servizi pubblici essenziali e poteri della Commissione di garanzia
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. a l. 146/1990, la Commissione di garanzia può adottare una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, qualora le parti sociali non riescano a pervenire a una revisione consensuale della disciplina di settore, ovvero qualora le misure pattizie risultino inidonee al contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, senza che la legge richieda ulteriori presupposti per l’esercizio del relativo potere sostitutivo.
Le valutazioni con cui la Commissione di garanzia individua, ai sensi della lett. a cit., il giusto punto di contemperamento tra prestazioni indispensabili ed effettività del diritto di sciopero costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal G.A. solo in caso di manifesta irragionevolezza, illogicità o difetto di istruttoria.
L’obbligo di “specifica motivazione” previsto dalla lett. a cit., deve ritenersi assolto quando la Commissione di garanzia espliciti, sulla base di dati istruttori oggettivi e aggiornati, le ragioni per cui la disciplina collettiva vigente non risulta più adeguata rispetto all’evoluzione del servizio e delle esigenze dell’utenza e richiede, quindi, una revisione.
Post di Alberto Antico – avvocato

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