Diritto urbanistico e luoghi ove viene praticata la preghiera
Il Consiglio di Stato ha affermato che le disposizioni urbanistico-edilizie che disciplinano l’insediamento dei luoghi di culto non sono applicabili automaticamente in ragione del mero svolgimento di attività religiose all’interno di un immobile, ma presuppongono l’accertamento di un effettivo e concreto impatto urbanistico dell’attività esercitata, idoneo a incidere sull’assetto del territorio e sul carico dei servizi pubblici. A tali fini assume carattere decisivo la distinzione tra luogo destinato all’esercizio pubblico del culto, assimilabile alle opere di urbanizzazione secondaria, e luogo privato di riunione o preghiera, riservato a una cerchia limitata di aderenti, privo di significativa incidenza sul carico urbanistico.
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile verso la funzione religiosa richiede il relativo titolo urbanistico-edilizio quando comporti un effettivo incremento del carico urbanistico, desumibile, tra l’altro, dal periodico afflusso di un numero rilevante di persone e dal conseguente aggravio della viabilità, della sosta e dei servizi pubblici.
È illegittimo il provvedimento con il quale il Comune inibisce l’utilizzo associativo di un immobile sul presupposto della sua destinazione a luogo di culto, qualora non abbia previamente accertato, mediante adeguata istruttoria, l’effettiva natura dell’attività svolta e la concreta esistenza di un aggravio del carico urbanistico.
Più precisamente, ai fini del caso di specie, era legittima la contestazione del Comune relativa all’uso dell’immobile come luogo di culto incompatibile con la destinazione urbanistica produttiva, mentre era illegittimo il divieto riguardante l’utilizzo dell’immobile come sede associativo-culturale, perché il Comune non aveva svolto un’adeguata istruttoria sull’effettivo impatto urbanistico.
La libertà di culto garantita dall’art. 19 Cost. non può essere invocata per giustificare una destinazione urbanistica dell’immobile diversa da quella legittimamente impressa dagli strumenti urbanistici e dalla disciplina edilizia vigente, né per sottrarsi all’osservanza dei vincoli che regolano le attività aventi rilevanza pubblica sul territorio.
Non è inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento che vieta l’utilizzazione di un immobile quale luogo di culto, anche se non sono state contestualmente impugnate le corrispondenti disposizioni dello strumento urbanistico, qualora l’applicabilità di tali disposizioni dipenda da una preventiva verifica della concreta rilevanza urbanistica dell’attività esercitata nell’immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato

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