Non è necessario che l’ordinanza di demolizione indichi con esattezza l’area che sarà acquisita dal Comune in caso di inottemperanza
Il TAR Veneto ha deciso che va disatteso il motivo di un ricorso a mezzo del quale veniva dedotta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione perché non indicava con esattezza la superficie che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del2001, sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
Il Collegio ha condiviso e dato continuità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui «Al fine di giustificare l'ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio, è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere acquisita al patrimonio comunale in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi, questi, invece, necessariamente afferenti solo alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale; l'omessa o imprecisa indicazione di un'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, poiché l'indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria» (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 febbraio 2026, n. 1458;Sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9856).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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