Pubblici appalti ed esperienza pregressa
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’inidoneità o la non pertinenza di una singola referenza tecnica prodotta ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale non determina l’esclusione del concorrente dalla procedura, in difetto di una espressa previsione della lex specialis, rilevando esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Ai fini della dimostrazione di pregresse esperienze professionali, la nozione di “intervento positivamente concluso” può riferirsi anche a lavorazioni autonomamente eseguite, contabilizzate e certificate nell’ambito di un’opera più ampia ancora in corso di realizzazione. Nella specie, sono state ritenute utilizzabili, ai fini del criterio premiale, lavorazioni eseguite nell’ambito di grandi opere infrastrutturali non ancora ultimate nel loro complesso, ma già certificate mediante SAL e documentazione attestante l’avvenuta esecuzione.
Le esperienze maturate nell’esecuzione di prestazioni affidate in subappalto sono spendibili ai fini della dimostrazione della capacità tecnica dell’operatore economico, quando le lavorazioni eseguite risultino specificamente imputate e certificate in suo favore. Nella specie, era legittima la valorizzazione di lavorazioni eseguite da un’impresa partecipante a un RTI subappaltatore, in presenza della certificazione riferita direttamente all’impresa per la quota realizzata, ai sensi dell’art. 119, co. 20 d.lgs. 36/2023.
La determinatezza dell’oggetto del contratto di avvalimento premiale va accertata mediante interpretazione complessiva degli atti negoziali collegati, essendo sufficiente che le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria risultino concretamente individuabili e sia effettivo l’impegno assunto. Nella specie, è stata esclusa la nullità dell’avvalimento premiale, poiché le risorse tecniche, umane e strumentali risultavano desumibili dalla lettura coordinata del contratto di avvalimento premiale e del contestuale contratto di avvalimento qualificante.
Ove la lex specialis preveda l’attribuzione di un punteggio unitario in relazione a una pluralità di interventi analoghi e valorizzi una pluralità di elementi qualitativi, la commissione giudicatrice non è tenuta ad attribuire prevalenza al solo importo economico delle opere referenziate, né ad applicare criteri matematici o proporzionali di valutazione, rientrando la ponderazione comparativa delle esperienze professionali nell’ambito della discrezionalità tecnica a essa riservata, sulla quale non è ammesso un sindacato sostitutivo del G.A.
Post di Alberto Antico – avvocato

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