Le varianti al PdC e le variazioni sostanziali al progetto
Il Consiglio di Stato ha affermato che la variante al permesso di costruire (PdC), quale modificazione qualitativa o quantitativa non rilevante rispetto al progetto originariamente assentito, mantiene natura complementare e accessoria rispetto al titolo cui accede e resta assoggettata alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento del rilascio di quest’ultimo. Diversamente, la variazione essenziale o sostanziale, integrando un autonomo disegno costruttivo rispetto a quello originariamente approvato, richiede un autonomo titolo edilizio e non può essere considerata una mera prosecuzione del precedente intervento.
Post di Alberto Antico – avvocato

Il CDS, in questo caso, trascura un aspetto rilevante. Infatti, quando parla di «modificazione qualitativa o quantitativa non rilevante», non considera che le parziali difformità, perché è di questo che si tratta, sono disciplinate in modo diverso da Regione a Regione. Non si comprende, pertanto, come mai, ad esempio, non venga richiamato l’art. 32 del D.P.R. n. 380/2001, che in Veneto deve essere coordinato con l’art. 92 della L.R. n. 61/1985.
Mi pare una sentenza scontata. Ma un punto bisogna chiarirlo: la variazione essenziale in questo caso, come è normale che sia, richiede un autonomo titolo edilizio; nel mentre è stato fatto il capolavoro nel salva casa, art. 36bis, di potere sanare questa fattispecie, per cui di fatto è considerata una mera prosecuzione del precedente intervento. Io spero che qualche Tar intervenga prima o poi.
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