Acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo: qual è la sorte del creditore ipotecario dell’immobile?
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, co. 1 Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU – dell’art. 7, co. 3 l. 47/1985 e dell’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001, nella parte in cui non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, poi gratuitamente acquisito al patrimonio del Comune – la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario.
In particolare, il dubbio di incostituzionalità attiene all’effetto dell’acquisto – da qualificarsi a titolo originario – al patrimonio del Comune, in conseguenza della confisca urbanistica (di natura amministrativa), che potrebbe costituire una misura sproporzionata in danno del proprietario incolpevole o del terzo che vanti diritti sull’immobile, specificamente determinando, per il creditore ipotecario, la perdita del diritto di garanzia, il quale rientra nella nozione allargata di «bene» di cui all’art. 1 del Prot. Addiz. n. 1 della CEDU.
ord. Cass., SS.UU. n. 583-2024
Post di Alberto Antico – avvocato
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