Il reato di edificazione abusiva ha natura permanente

18 Set 2023
18 Settembre 2023

La Corte di cassazione penale ha affermato che il reato di edificazione abusiva ha natura permanente: la lesione del bene tutelato dalla norma viene meno soltanto con la rimozione dell’abuso e con il ripristino dell’integrità territoriale violata.

In altri termini, l’ultimazione delle opere, quando riscontrata, non coincide affatto con l’estinzione delle sue conseguenze dannose, che, anzi, da quel momento risultano definitivamente consolidate.

La Corte ha così confermato il capo della sentenza d’appello secondo cui la sospensione condizionale della pena era subordinata alla demolizione delle opere abusive.

E' interessante capire se questo rilevi anche ai fini della prescrizione del reato. 

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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4 replies
  1. SanVittore says:

    Però mi sembra che in passato la giurisprudenza ammettesse pacificamente la prescrizione dei reati edilizi, prendendo come inizio della decorrenza del termine quello della ultimazione delle opere abusive.

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    • avv. Alberto Antico says:

      In effetti la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la consumazione del reato edilizio abbia natura permanente e che si protragga fino a quando il responsabile non presenta la denuncia o non termina l’intervento edilizio (Cass. Pen. n. 7404/2021, n. 1145/2015, n. 12235/2014).
      La sentenza in commento recita testualmente: “Il reato di edificazione abusiva ha certamente natura permanente, e che proprio in questi termini si manifesta la lesione del bene tutelato dalla norma, che viene meno soltanto con la rimozione dell’abuso e con il ripristino dell’integrità territoriale violata”.
      Nel caso di specie, questa affermazione serviva alla Suprema Corte per sancire la legittimità del fatto che la sospensione condizionale della pena fosse stata subordinata alla demolizione delle opere abusive.
      Per tentare di coordinare i due principi, si può ritenere che, ai fini della prescrizione del reato, la consumazione si abbia con la fine lavori, ma che gli effetti dannosi della condotta di reato si protraggano fino alla demolizione o alla sanatoria del fabbricato abusivo (anche se ciò appare in contrasto con il decisum della sentenza in commento, che potrebbe in parte qua ritenersi una pronuncia minoritaria, o anche isolata).

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  2. avv. Alberto Antico says:

    Ogni reato ha un momento di perfezionamento (il reato può dirsi definitivamente integrato) e uno di consumazione (l’offesa al bene giuridico raggiunge il suo massimo).
    Molto spesso coincidono: se uccido una persona, il reato di omicidio si perfeziona – e anche si consuma – nello stesso momento, perché la morte perfeziona il reato, ma è anche la massima offesa che si può arrecare al bene giuridico.
    Altre volte tra i due momenti passa molto tempo: nel caso del sequestro di persona, il reato si perfeziona quando la persona è trattenuta abbastanza a lungo da superare i limiti della mera violenza privata; ma la consumazione avverrà solo con il rilascio (o, ahimè, con la morte) della vittima, perché solo allora avremo raggiunto il picco massimo dell’offesa al bene giuridico della libertà personale, prima che l’offesa non possa più dirsi in corso.
    Quest’ultimo caso riguarda i cd. reati permanenti, dove appunto l’offesa al bene giuridico si protrae nel tempo e, con essa, il momento della consumazione.
    Anche i reati edilizi sono di natura permanente, perché l’offesa al bene giuridico del corretto uso del territorio si protrae per tutto il tempo in cui la costruzione abusiva rimane in piedi.
    La Corte, nella sentenza in commento, ha osservato che, anche se si conoscesse (perché è stata accertata da qualche parte) la data di ultimazione dei lavori, ciò non comporterebbe affatto la consumazione del reato.
    Anzi, probabilmente in quel momento il reato si è perfezionato, perché l’abuso edilizio assume la sua conformazione definitiva: a partire da quel momento, il reato edilizio continuerà a offendere il bene giuridico fino alla sua consumazione (che avverrà con la demolizione o la sanatoria).

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  3. Anonimo says:

    Se si poteva meglio chiarire il periodo della frase che inizia: ” In altri termini, l’ultimazione delle opere, quando riscontrata……”.

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