L’abuso edilizio in zona sismica integra un reato di pericolo presunto
La Corte di cassazione penale ha esaminato il caso di un privato colpevole dei reati ex artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, per avere eseguito lavori edilizi in zona sismica senza previo avviso al Genio civile e senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione.
Le contravvenzioni contestate hanno natura di reati di pericolo presunto: esse si applicano indipendentemente dalla eventuale compatibilità dei manufatti realizzati con le cautele antisismiche imposte dalla legge ed è irrilevante che le costruzioni realizzate siano effettivamente pericolose, in quanto la normativa è finalizzata a garantire l’esercizio del controllo preventivo della P.A. sulle attività edificatorie in dette zone.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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