Opere soggette a SCIA ma realizzate senza titolo: può essere ordinata la demolizione o va applicata una sanzione pecuniaria?
In un caso esaminato dal TAR l'interessato aveva realizzato senza titolo alcuni accessori agricoli in zona agricola.
Il ricorrente prospettava l’argomento difensivo secondo cui, venendo in rilievo un intervento edilizio assentibile tramite SCIA, il manufatto realizzato in assenza di titolo non potrebbe essere investito dall’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, dovendo piuttosto il Comune adottare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 1, dello stesso decreto.
Le opere in questione erano state realizzate in zona agricola E2, nell’ambito della quale, ai sensi delle NTO del PI di quel comune, «è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell’imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall’Art. 44 della L.R. 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura (I.R.A.).
Il TAR ha respinto il ricorso, osservando che le opere soggette al regime della SCIA sono soggette alla sanzione ripristinatoria tutte le volte in cui essere risultino contrastanti con la normativa urbanistica ed edilizia.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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