Opere soggette a SCIA ma realizzate senza titolo: può essere ordinata la demolizione o va applicata una sanzione pecuniaria?

30 Set 2026
30 Settembre 2026

In un caso esaminato dal TAR l'interessato aveva realizzato senza titolo alcuni accessori agricoli in zona agricola.  

Il ricorrente prospettava l’argomento difensivo secondo cui, venendo in rilievo un intervento edilizio assentibile tramite SCIA, il manufatto realizzato in assenza di titolo non potrebbe essere investito dall’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, dovendo piuttosto il Comune adottare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 1, dello stesso decreto.

Le opere in questione erano state realizzate in zona agricola E2, nell’ambito della quale, ai sensi delle NTO del PI di quel comune, «è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell’imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall’Art. 44 della L.R. 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura (I.R.A.).

Il TAR ha respinto il ricorso, osservando che le opere soggette al regime della SCIA sono soggette alla sanzione ripristinatoria tutte le volte in cui essere risultino contrastanti con la normativa urbanistica ed edilizia.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

2 replies
  1. Anonimo says:

    Consiglio di Stato sentenza n. 4676/2026: in quel caso, una recinzione poteva essere ricondotta almeno al modulo della SCIA e il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di intervento realizzato senza SCIA o in difformità, l’art. 37, comma 1, consente la sanzione pecuniaria e non una misura repressiva demolitoria.

    Il punto diventa molto preciso: il TAR ha individuato una specifica ragione giuridica per uscire dall’art. 37 e applicare la demolizione, oppure si è limitato ad affermare che l’opera era “contrastante con la normativa urbanistica”?

    Perché altrimenti l’art. 37 rischia di diventare applicabile solo alle opere perfettamente conformi, mentre il suo stesso comma 1 parla di opere realizzate “in assenza … della SCIA”.

    E soprattutto: l’art. 9-bis oggi sembra confermare che il legislatore considera il pagamento della sanzione ex art. 37, comma 1, come qualcosa che concorre allo stato legittimo.

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  2. Anonimo says:

    Giusto, ma allora il comma 1 dell’art. 37, del dpr 380/2001, in quali casi si applica? 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro.

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