Ordine di reintegrazione del bene culturale
Con riferimento all’art. 131 d.lgs. 490/1999 (attualmente, art. 160 Codice dei beni culturali e del paesaggio), il TAR Veneto ha affermato che il destinatario dell’ordine di reintegrazione di un bene culturale, individuato dalla norma nel “responsabile”, è il soggetto che ha la materiale disponibilità del bene.
Dunque, può trattarsi anche del proprietario incolpevole, il quale se vorrà potrà rivalersi sull’autore della violazione delle norme di protezione e conservazione dei beni culturali (di cui alla Parte II, Titolo I, Capo III del Codice).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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