Carenza formale e carenza sostanziale dell’agibilità

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che è opportuno distinguere tra la mancanza dell’agibilità e la mancanza del certificato di agibilità, che operano su piani diversi, sostanziale l’uno, e formale l’altro.

L’ordinanza di sgombero si giustifica ai sensi dell’art. 222 r.d. 1265/1934 per la mancanza dei requisiti sostanziali prescritti dalle norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità ed igiene e prescinde dalla presenza o meno del certificato, che ha la funzione solo di attestare il possesso di tali requisiti, ma che, anche se presente, non è ostativo all’adozione di un’ordinanza di sgombero, come chiarito dall’art. 26 d.P.R. 380/2001.

Va pertanto valutato quando la mancanza del certificato è dovuta a motivi formali o quando è dovuta alla carenza sostanziale dei requisiti di agibilità, perché solo nel secondo caso è sempre giustificata un’ordinanza di sgombero.

Allo stato attuale non vi è una norma che disciplini espressamente le conseguenze della mancanza, sul piano formale, del certificato di agibilità, posto che l’art. 221, co. 2 r.d. 1265/1934, che puniva con una sanzione pecuniaria il mancato possesso del certificato, è stato abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003 dall’art. 136, co. 2, lett. a d.P.R. 380/2001, senza essere sostituito da una norma dello stesso tenore (l’art. 24, co. 3 d.P.R. 380/2001 sanziona la mancata presentazione dell’istanza). Anche l’art. 221, co. 1 r.d. cit., il quale dispone che gli edifici o le parti di essi di nuova costruzione non possono essere abitati senza la previa autorizzazione dell’Autorità comunale, deve essere interpretato tenendo conto della finalità che gli è propria di tutela, in senso sostanziale, della salute e dell’incolumità della collettività.

Il Comune non può ordinare lo sgombero dell’abitazione in presenza dei presupposti sostanziali di agibilità, perché le peculiarità della fattispecie la fanno ritenere maggiormente assimilabile a quegli edifici privi di certificato già esistenti alla data di entrata in vigore del d.P.R. 380/2001, per i quali non siano state eseguite le tipologie di interventi edilizi indicate all’art. 24, co. 2 d.P.R. cit., che comportano l’obbligo di acquisire il certificato, o a quegli edifici per i quali, pur essendo obbligatorio il possesso del certificato, questo manchi per inerzia degli interessati, che non lo hanno chiesto, o per il diniego del Comune motivato con riferimento ad incompletezze di carattere istruttorio, ma che in ogni caso sono in possesso dei requisiti sostanziali di agibilità: poiché si tratta, in questi casi, di ipotesi regolarizzabili sul piano formale, un’ordinanza di sgombero risulterebbe non giustificata.

Post di Alberto Antico – avvocato

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