(Ir)responsabilità del fallimento
Recentemente il TAR Piemonte si è espresso in merito alla possibilità di ascrivere una qualche responsabilità in capo al fallimento per l’abbandono di rifiuto compiuto dalla società in bonis.
Ha stabilito, in particolare, che in via generale esso non è responsabile, e pertanto non potranno essergli imputati gli obblighi e i costi delle bonifiche; eccezionalmente, però, questi ultimi potranno venire sopportati dal fallimento, qualora la responsabilità dei danni ambientali sia imputabile al fallimento come persona giuridica e vi sia stata l’autorizzazione, da parte del Tribunale, all’esercizio provvisorio dell’impresa. Inoltre, è sempre possibile ordinare al fallimento all’eliminazione dei rifiuti, qualora il rischio ambientale sia tale da richiedere un intervento immediato.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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