Valori dell’azoto nei fertilizzanti
Il TAR Veneto afferma la legittimità della scelta regionale di prevedere un valore di efficienza dell’azoto pari ad 1 (quindi, 100% di efficienza di assorbimento da parte delle piante) per qualsiasi tipo di fertilizzante, a prescindere dalle sue effettive componenti, in quanto risponde alla finalità stabilita dalla cd. direttiva Nitrati e dal T.U. Ambiente di limitarne l’uso e, dunque, la dispersione nell’ambiente. Si tratta in ogni caso di una valutazione discrezionale, contestabile solo per palese illogicità e irragionevolezza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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