Durata dell’informazione antimafia
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che, ai sensi dell’art. 86, co. 2 d.lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia, l’informazione antimafia ha validità annuale: trascorso tale termine, non cessano gli effetti dell’informazione antimafia, ma è nella facoltà della parte chiederne il riesame.
Post di Alberto Antico – avvocato
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