Esclusione dalla gara pubblica per situazione di controllo e/o collegamento tra concorrenti
Nel caso di specie, il RUP escludeva due concorrenti dalla gara pubblica, ex art. 80, co. 5, lett. m d.lgs. 50/2016, poiché l’uno era socio di maggioranza dell’altro.
Il TAR Catania ha ritenuto legittima l’esclusione, precisando però che essa può essere disposta automaticamente in casi del genere, bensì se la situazione di controllo o la relazione tra i concorrenti comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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