La falsità dichiarativa, nel nuovo codice appalti
Nel caso di specie, il concorrente dichiarava sia nella documentazione amministrativa, come requisito di capacità tecnico-professionale, sia nell’offerta tecnica, come elemento significativo della propria capacità di realizzare la prestazione, lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria opere a verde stradale in favore di un altro committente. A sostegno di tale dichiarazione, produceva copia del certificato di ultimazione dei lavori che però, nell’ambito dell’attività di verifica circa il possesso dei requisiti, veniva disconosciuto dal committente originario.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 94 d.lgs. 36/2023 non contempla (più) tra le cause di esclusione automatica, una fattispecie normativa assimilabile a quella del previgente art. 80, co. 5, lett. f-bis d.lgs. 50/2016. La presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in gara rileva ai fini dell’integrazione dell’“illecito professionale grave”, ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. e d.lgs. 36/2023, alle sole condizioni dettate dal successivo art. 98, co. 2, verificandosi la situazione di cui allo stesso art. 98, co. 3, lett. b, che dà rilievo “anche” alla “negligenza” nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito “informazioni false” suscettibili di influenzare le decisioni della Stazione appaltante.
In presenza di una falsa dichiarazione, i profili soggettivi dell’illecito professionale dell’operatore economico rilevano se ritenuti tali da comprometterne l’affidabilità o l’integrità nei rapporti con la Stazione appaltante, mentre la condizione soggettiva, di dolo o colpa grave dell’operatore economico, è autonomamente rilevante soltanto ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico da parte dell’ANAC, all’esito del procedimento che l’Autorità deve condurre dopo la segnalazione effettuata dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 96, co. 15 d.lgs. 36/2023.
In materia di appalti, della falsità commessa dal dipendente della società offerente in sede di presentazione dell’offerta ne risponde la medesima società, in applicazione dell’art. 2049 c.c., in quanto ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l’esecuzione delle incombenze affidategli - costituente il presupposto per la configurabilità di tale responsabilità - occorre che la sua condotta costituisca il normale sviluppo dell’esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di sequenze ed eventi connessi all’ordinario espletamento delle stesse. Ciò non è escluso dalla degenerazione o dall’eccesso nel loro esercizio, determinati dall’abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute.
Post di Alberto Antico – avvocato
 
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