Sospensione dal sistema di qualificazione e pubbliche gare
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che sia la sospensione dal sistema di qualificazione quale provvedimento temporaneo, che la cancellazione dal sistema di qualificazione, ai fini della gara, rendono inoperante il requisito speciale di partecipazione e vincolato l’atto di esclusione. L’eventuale riammissione al sistema di qualificazione opera ex nunc, e non può dispiegare effetti retroattivi sul piano del rispetto del termine per la presentazione delle offerte.
La sospensione dalla qualificazione e la partecipazione alla gara sono vicende autonome e non interferiscono fra loro, se non per il profilo attinente al possesso del requisito speciale di partecipazione. La reciproca autonomia delle due vicende rende, dunque, irrilevante la presentazione da parte dell’operatore economico di un’istanza di revoca del provvedimento di sospensione dal sistema di qualificazione in corso di gara e non giustifica l’attivazione del soccorso istruttorio per la sanatoria di un requisito di partecipazione radicalmente mancante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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