16 Gennaio 2018
Il T.A.R. Veneto, dopo aver ricordato i noti principi che regolano la repressione degli abusi edilizi, sostiene che la c.d. fiscalizzazione dell’abuso prevista dall’art.34 del D.P.R. n. 380/2001 debba essere applicata considerando il valore attuale dell’immobile ovvero attualizzando la sanzione al momento di erogazione della stessa a prescindere dalla data di commissione dell’abuso.
Ricordiamo che questa decisione, se da un lato, si allinea alla giurisprudenza pregressa del T.A.R. Veneto, dall’altro lato, si pone in contrasto con parte della giurisprudenza che ancora l’applicazione dell’art. 34 alla data di commissione dell’abuso.
Si veda in senso contrario in questo sito il post "Il calcolo della sanzione prevista dall’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001", pubblicato il 9 agosto 2017.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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